COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 10/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare F.C. MAZZARELLI – (RG) – (Avverso squalifica calciatori GURRIERI GIOVANNI – DI GRANDI CLAUDIO – OCCHIPINTI AMATO ELIO e IACONO PIETRO per tre gare – GARA: NUOVA KAMARINENSE – MAZZARELLI del 30.09.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “F”) – C.U. n. 20 del 3.10.2007 – Proc. 18/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 10/10/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
F.C. MAZZARELLI – (RG) – (Avverso squalifica calciatori GURRIERI GIOVANNI – DI GRANDI CLAUDIO – OCCHIPINTI AMATO ELIO e IACONO PIETRO per tre gare – GARA: NUOVA KAMARINENSE – MAZZARELLI del 30.09.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “F”) – C.U. n. 20 del 3.10.2007 –
Proc. 18/A
Con appello ritualmente proposto, l’odierna appellante chiede l’annullamento della squalifica inflitta ai propri tesserati, ed in subordine chiede una riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva:
Nessun elemento di dubbiosità presentano gli atti ufficiali di gara che presentano elementi univoci di addebito della condotta attribuita ai tesserati, pertanto appare legittima e meritevole di conferma;
Alla luce di quanto sopra vanno disattese le motivazioni addotte a difesa in quanto non suffragate da riscontri obiettivi e giustificati;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di respingere l’appello come sopra proposto;
Disponendo l’addebito della tassa dovuta pari ad Euro 130,00 nel conto intrattenuto dall’odierna appellante presso codesto Comitato Regionale Sicilia.
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