COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 28 settembre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. BASTIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SEMONTE – BASTIA DISPUTATA IL 02.09.2007 A GUBBIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 11 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 06.09.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA)

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 28 settembre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. BASTIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SEMONTE – BASTIA DISPUTATA IL 02.09.2007 A GUBBIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 11 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 06.09.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA) _ Squalifica inflitta al calciatore Brunelli Moreno per quattro gare. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.09.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dallo stesso dichiarato nel referto di gara. In particolare l’arbitro ha confermato il comportamento minaccioso ed offensivo, tenuto dal calciatore Brunelli Moreno, nonché di averlo colpito con le mani sulla spalla a seguito della decretata espulsione nei suoi confronti. Tutto ciò premesso questa Commissione ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Brunelli Moreno dal G.S. è da ritenersi equa rispetto ai fatti contestati e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Delibera : di respinge il reclamo proposto dalla Società A.C.D. Bastia, confermando l’impugnata decisione del G.S.. _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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