COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 10/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. BONAGIA S. ANDREA – (TP) – (Avverso posizione irregolare calciatore COTTONE GIUSEPPE Società Nuova Alcamo Calcio – GARA: BONAGIA – NUOVA ALCAMO CALCIO del 30.09.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “A”) – Proc. n. 17/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 10/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. BONAGIA S. ANDREA – (TP) – (Avverso posizione irregolare calciatore COTTONE GIUSEPPE Società Nuova Alcamo Calcio – GARA: BONAGIA – NUOVA ALCAMO CALCIO del 30.09.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “A”) – Proc. n. 17/A Ricorre ritualmente la Società Bonagia S. Andrea, avverso la posizione irregolare del calciatore Cottone Giuseppe, della Società Nuova Alcamo Calcio, nella gara in epigrafe indicata; Sostiene la ricorrente, che la Nuova Alcamo, avrebbe inserito nella distinta un giocatore quindicenne non autorizzato dalla F.I.G.C.-LN.D., conseguendone la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso, esaminati gli atti di gara ed esperite le opportune indagini, osserva: Da ricerche eseguite presso l’ufficio competente di tesseramento della F.I.G.C.-LN.D., si evince che il calciatore Cottone Giuseppe è stato autorizzato con C.U. n. 19 del 26.09.2007; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere il ricorso della Società Bonagia S. Andrea, così come sopra proposto, confermando il risultato conseguito sul campo; Con addebito della tassa reclamo pari ad Euro 130,00.
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