COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 17/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare U. POL. SCICLI – (RG) – (Avverso la squalifica per 5 gare a carico del calciatore ARRABITO GIOVANNI – GARA: U.POL. SCICLI – A.LIBERTAS RARI NATES del 30.09.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “C”) – C.U. n. 20 del 3.10.2007 – Proc. n. 27/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 17/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare U. POL. SCICLI – (RG) – (Avverso la squalifica per 5 gare a carico del calciatore ARRABITO GIOVANNI – GARA: U.POL. SCICLI – A.LIBERTAS RARI NATES del 30.09.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “C”) – C.U. n. 20 del 3.10.2007 - Proc. n. 27/A La Società U.POL. Scicli ha inoltrato appello avverso la squalifica per 5 gare determinata a suo carico dal Giudice Sportivo di primo grado e pubblicata sul Comunicato Ufficiale sopra indicato; La Commissione Disciplinare, preliminarmente rileva che il reclamo è stato proposto oltre il termine di giorni sette previsto dall’Art. 46 comma 4 del C.G.S., come pubblicato dalla L.N.D.- Comitato Regionale Sicilia, sul C.U. n. 8 dell’8 Agosto 2007; poiché, l’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo; P.Q.M. DELIBERA: Di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto e di addebitare a carico della ricorrente Società U. Pol. Scicli, per l’effetto, la tassa reclamo non versata di Euro 130,00.
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