COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°150 del 11/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. SPORTINSIEME (ME) avverso le squalifiche per otto gare a carico dei calciatori MIANO GUGLIELMO e SENTINERI CARMELO, sino al 28/02/2009 a carico dei calciatore FAZIO MARCO ANTONINO e RIPOSO AGATINO GARA : Taormina – Sportinsieme del 17/11/2008 Campionato: Juniores Messina C.U.: 14 Messina del 26/11/2008 Procedimento n°06/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°150 del 11/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. SPORTINSIEME (ME) avverso le squalifiche per otto gare a carico dei calciatori MIANO GUGLIELMO e SENTINERI CARMELO, sino al 28/02/2009 a carico dei calciatore FAZIO MARCO ANTONINO e RIPOSO AGATINO GARA : Taormina - Sportinsieme del 17/11/2008 Campionato: Juniores Messina C.U.: 14 Messina del 26/11/2008 Procedimento n°06/B La Commissione Disciplinare, rilevato che la società in oggetto, dopo avere preannunciato appello con atto del 03/12/08 non ha dato seguito nei termini previsti dal C.G.S. alla produzione delle relative motivazioni, ritiene l’appello stesso come rinunciatario, addebitando conseguentemente la relativa tassa pari a €.130,00.
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