COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°162 del 18/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Sciacca (AG) – Avverso inibizione Dirigente Miraglia Fabio fino al 28 Febbraio 2009 e squalifiche ai calciatori Calamusa David e Inzerillo Antonino per 3 giornate e Marciante Antonino per 2 giornate – Gara Coppa Italia promozione Campobello di Licata – Sciacca del 03 Dicembre 2008- C.U. N. 142 LND del 05 Dicembre 2008 Procedimento 100/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°162 del 18/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Sciacca (AG) – Avverso inibizione Dirigente Miraglia Fabio fino al 28 Febbraio 2009 e squalifiche ai calciatori Calamusa David e Inzerillo Antonino per 3 giornate e Marciante Antonino per 2 giornate – Gara Coppa Italia promozione Campobello di Licata – Sciacca del 03 Dicembre 2008- C.U. N. 142 LND del 05 Dicembre 2008 Procedimento 100/A La ricorrente ha sostenuto nel proprio ricorso la sproporzione delle sanzioni a carico dei propri tesserati in epigrafe, eccessive in relazione a quanto effettivamente accaduto. La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali di gara che godono di fede privilegiata , preliminarmente obietta che non è impugnabile per norme regolamentari, la squalifica per due gare a carico del calciatore Marciante Antonino (Sciacca). Rileva che è innegabile che il Dirigente Miraglia Fabio ed il calciatore Calamusa David, entrambi della società ASD Sciacca, si siano resi protagonisti di comportamenti irregolari ed offensivi. Tuttavia i loro comportamenti , seppure deprecabili, non hanno messo a repentaglio la incolumità dell’ arbitro. I due tesserati della ASd Sciacca sono pertanto meritevoli di eque sanzioni così come determinate in dispositivo. P.Q.M. DELIBERA Di determinare a carico del Dirigente della ASD Sciacca Miraglia Fabio la inibizione sino al 08 febbraio 2009; di squalificare per due gare il calciatore Calamusa David (ASD Sciacca); di confermare la squalifica per due gare a carico del calciatore Marciante Antonino (ASD Sciacca); Senza addebito della tassa reclamo.
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