COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°162 del 18/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL. ACI BONACCORSI (CT) – avverso la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3, l’ammenda di €.150,00 Gara 3 categoria Atl. Acireale-Aci Bonaccorsi del 29/11/08 C.U.21 CT del 03/12/2008 Procediemnto 11/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°162 del 18/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL. ACI BONACCORSI (CT) - avverso la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3, l’ammenda di €.150,00 Gara 3 categoria Atl. Acireale-Aci Bonaccorsi del 29/11/08 C.U.21 CT del 03/12/2008 Procediemnto 11/B La società in premessa ha inoltrato rituale appello avverso le sanzioni sopra indicate segnalando una ben diversa descrizione degli incidenti denunciati nel referto dall’arbitro, contestando che la causa della rissa che si generava sul terreno di giuoco era da addebitare ai propri tifosi dal momento che non vi erano tifosi della Pol. Aci Bonaccorsi sugli spalti. La ricorrente evidenzia poi il comportamento non imparziale tenuto dall’arbitro nell’occasione e anche nella refertazione della gara, nonché inoltre come tutto quanto accaduto sia da addebitare all’atteggiamento provocatorio del calciatore Di Maria Alessandro (Atl. Acireale) ed ai tifosi della squadra ospitante che penetravano sul terreno di giuoco prendendo di mira il predetto calciatore ritenuto unico responsabile di quanto accadeva sul campo. La ricorrente ritiene pertanto ingiusta la decisione di decretare la sconfitta per tre a zero nei confronti della propria squadra ed inopportuna la sanzione dell’ammenda di €.150,00 dal momento che la società è stata del tutto estranea agli incidenti denunciati e solo subiti. La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., osserva tuttavia che tutto quanto accaduto ha avuto ben diverso svolgimento rispetto a quanto segnalato dalla ricorrente. Gli incidenti sono stati invero generati dal comportamento provocatorio ed aggressivo del calciatore Di Maria Alessandro (Atl. Acireale), cosa questa che conferma anche la controparte, ma neanche possono essere posti in dubbio la successiva reazione dei calciatori della Pol. Aci Bonaccorsi e l’intervento dei tifosi di detta società che scavalcavano la recinzione del terreno di giuoco e davano inizio ad una aggressione del calciatore Di Maria alla quale conseguiva una rissa generale che vedeva coinvolti calciatori, dirigenti e tifosi di entrambe le società. Tale svolgimento dei fatti, come sinteticamente descritti, non può in alcun modo essere posto in dubbio in relazione alla chiara e precisa relazione esplicitata dall’arbitro nel proprio referto. Determinante è certamente stato l’irragionevole comportamento provocatorio ed aggressivo del calciatore Di Maria Alessandro (Atl. Acireale), ma è incontestabile che la partecipazione alla successiva rissa sia stata generale con intervento dei calciatori, dirigenti e perfino dei tifosi di entrambe le squadre. Questo, al di là dei diversi tempi degli interventi aggressivi dell’una e dell’altra fazione determinati dai comportamenti dei calciatori, chiama in causa la corresponsabilità di entrambe le società ai sensi dell’articolo 17 comma 2 e articolo 4 del C.G.S. P.Q.M. DELIBERA Di respingere il ricorso della società Pol. Aci Bonaccorsi confermando in toto le decisioni del Giudice di primo esame. Per l’effetto con addebito della tassa, non versata, nella misura di €.130,00==
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