COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°170 del 24/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Soc. Pol. Spar Calcio (Ct) – avverso squalifica Anastasi Maurizio fino al 01 novembre 2013 Gara Spar Calcio – Sportland 2000 del 01 novembre 2008 Campionato Giovanissimi Regionali C.U. 98 SGS del 06 Novembre 2008 – Procedimento 55/a
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°170 del 24/12/2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Soc. Pol. Spar Calcio (Ct) - avverso squalifica Anastasi Maurizio fino al 01 novembre 2013 Gara Spar Calcio – Sportland 2000 del 01 novembre 2008 Campionato Giovanissimi Regionali C.U. 98 SGS del 06 Novembre 2008 - Procedimento 55/a
Letto l’appello formulato dalla società ricorrente in ordine alla squalifica comminata all’allenatore Anastasi Maurizio e con il quale si chiede la convocazione anche dei Signori Anastasi Maurizio; Cavallaro Rosario e Bonafede Angelo tutti tesserati per la società Pol. Spar Calcio.
La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali di gara preliminarmente osserva che quanto richiesto dalla società ricorrente non è ammissibile a norma delle disposizioni regolamentari in materia di audizione di terzi soggetti.
Convocata la società appellante all’udienza dibattimentale del 25 Novembre 2008, facendo presente quanto sopra indicato, la stessa si è presentata a mezzo dei signori Santo Pulvirenti e Rosario Cavallaro debitamente muniti di delega ed ha sostenuto secondo la propria tesi difensiva, che il signor Maurizio Anastasi alla partita del 01 Novembre 2008 non era presente e che a colpire l’Arbitro non è stato il predetto ma altro dirigente della stessa società.
La Commissione Disciplinare entrando nel merito del gravame rileva: quanto assunto nelle difese articolate all’udienza dibattimentale dai dirigenti delle società appellante non corrisponde a quanto assunto nel referto di gara che, si ricorda, gode di fede privilegiata laddove la responsabilità addebitata è inconfutabilmente descritta.
Questa decidente nella ipotesi di acquisire ulteriori elementi di certezza in ordine alla contestata responsabilità posta a carico del sig. Anastasi Maurizio, per atto di violenza in danno dell’Arbitro, ha convocato l’Arbitro stesso, il quale ha rilasciato una propria dichiarazione suppletiva nella quale lo stesso afferma, a seguito di riconoscimento a mezzo di foto, che l’autore dell’aggressione nei propri confronti sarebbe il dirigente indicato nella foto come Cavallaro Rosario.
Dichiara altresì che la foto a sinistra del foglio esibito dalla Commissione Disciplinare appartiene a persona non presente e non vista in campo (sig. Maurizio Anastasi).
La Commissione Disciplinare, dopo avere acquisito tale dichiarazione suppletiva, ha regolarmente riconvocato la società appellante, nonché i tesserati Anastasi Maurizio e Cavallaro Rosario per l’udienza dibattimentale 16.12.08.
Sentito il legale rappresentante della società ricorrente che ha preso atto della dichiarazione suppletiva ed ha insistito nella propria difesa.
Per questi motivi, sulle nuove risultanze, questa Decidente rileva che va revocata la squalifica al signor Maurizio Anastasi e per l’effetto comminare le sanzioni nei confronti della società appellante che ha partecipato alla gara senza allenatore in campo nonché del dirigente riconosciuto dal Direttore di gara in sede di audizione.
P.Q.M.
DELIBERA
Di revocare la squalifica nei confronti del signor Maurizio Anastasi statuita fino al 1.11.2013, di squalificare il signor Rosario Cavallaro fino al 1.11.2013 e infliggere l’ammenda di €. 250,00 alla società Sport Calcio per avere effettuato la gara in oggetto senza allenatore in campo. Senza addebito di tassa.
La presente Delibera va notificata, per competenza, all’ A.I.A. Sicilia
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