COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°170 del 24/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. ROBUR – Avverso perdita gara: GIARDINI MAXOS – ROBUR del 5.11.08 Campionato 1^ Categoria / D – C.U. 119 LND del 20 Novembre 2008 – Procedimento 71/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°170 del 24/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. ROBUR - Avverso perdita gara: GIARDINI MAXOS – ROBUR del 5.11.08 Campionato 1^ Categoria / D - C.U. 119 LND del 20 Novembre 2008 - Procedimento 71/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ROBUR in ordine ai provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo per la gara indicata in epigrafe e con il quale si chiede la revoca della delibera 20.11.2008 nella parte in cui è stata inflitta alla società ROBUR la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, questa Decidente rileva: con il presente atto la società ricorrente ripropone le difese formulate già nel reclamo proposto dinanzi al Giudice Sportivo nel quale segnalava la posizione irregolare del calciatore del Giardini Naxos Famà Carmelo, schierato in campo sebbene squalificato; rilevava inoltre di non avere effettato le quattro sostituzioni come indicate nella velina rilasciata dall’arbitro e chiedendo, conseguentemente l’attribuzione dei tre punti della gara. Si legge ancora nelle difese articolare che il Dirigente della ROBUR ha sottoscritto l’originale del referto arbitrale “velina” in bianco senza avere la possibilità di verificare se le sostituzioni riportate sul medesimo fossero corrette; lo stesso Direttore di gara riferiva che avrebbe provveduto a compilarlo a casa con calma. La Commissione disciplinare letti gli atti ufficiali di gara e le difese promosse dalla società appellante, sulla richiesta di audizione della società ROBUR , ha ritualmente convocato la società ricorrente per l’udienza dibattimentale del 2.12.08, successivamente rinviata al 9.12.08, nella quale i rappresentanti della medesima società hanno ribadito ed illustrato quanto già ampiamente rilevato nelle proprie difese. In conseguenza di quanto accertato ed in particolare che nella gara in oggetto sarebbero stati compilati due diversi “statini”: uno a fine gara e consegnato alla società e precisamente con l’indicazione di numero una sostituzione effettuata dalla Giardini Naxos e numero quattro dalla ROBUR , mentre quello allegato al referto di gara ufficiale indica numero quattro sostituzioni per la ROBUR . Questa Decidente ha convocato l’arbitro per rendere i chiarimenti richiesti all’udienza del 16.12.08. Lo stesso Direttore di gara ha rilasciato una dichiarazione suppletiva, e con la quale ha dichiarato e confermato di avere compilato due diversi statini: uno consegnato a fine gara ai dirigenti che corrisponde a quello allegato nell’atto di appello della società ricorrente, l’altro quello allegato al referto di gara che è stato compilato successivamente alla gara e che era stata preventivamente sottoscritta dai dirigenti in bianco. Con la stessa dichiarazione riconosce che la sostituzione indicata del n. 3 con il n. 15 alla società ROBUR deve essere annotata alla Giardini Naxos. Conseguentemente si ha che la ROBUR ha effettuato solamente tre sostituzioni. Sulla scorta di quanto rassegnato nelle difese e da quanto successivamente acquisito per potere avere elementi di certezza in ordine a tutte le superiori indicazioni questa Decidente ritiene di potere accogliere il presente appello. P.Q.M. DELIBERA Di annullare la delibera di 1° grado in merito assunta dal Giudice Sportivo Di accogliere l’appello formulato dalla A.S.D. ROBUR confermando il risultato della gara Giardini Naxos – Robur del 05 Novembre 2008 con il risultato conseguito in campo (1-1) Senza addebito di tassa. La presente delibera va notificata per competenza all’A.I.A. Sicilia
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