COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°170 del 24/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Rosmarino – Avverso squalifica calciatore Tortora Giovanni fino al 31 Marzo 2009 – Gara Prima Categoria /C Olimpia Sinagra – Rosmarino del 29 novembre 2008 – C.U. 140 LND del 04 Dicembre 2009 – Procedimento 92/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°170 del 24/12/2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ASD Rosmarino – Avverso squalifica calciatore Tortora Giovanni fino al 31 Marzo 2009 – Gara Prima Categoria /C Olimpia Sinagra – Rosmarino del 29 novembre 2008 – C.U. 140 LND del 04 Dicembre 2009 - Procedimento 92/A
Al 9’ del secondo tempo veniva espulso, per doppia ammonizione, il calciatore Scafidi Leonardo. A seguito di questa espulsione il calciatore Tortora Giovanni tirava con un calcio il pallone addosso al Direttore di Gara provocandogli un lieve dolore alla spalla.
La società Rosmarino ricorre avverso la decisione del Giudice sportivo perché ritiene che l’arbitro abbia valutato in maniera errata quanto realmente accaduto, e ne chiede l’annullamento o in subordine una riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinare letti i motivi del ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara, che per consolidata giurisprudenza godono di fede privilegiata, osserva:
Il comportamento tenuto dal calciatore Tortora Giovanni va certamente contro quanto stabilito dalle norme federali quindi il suo comportamento e certamente deprecabile e censurabile, ma atteso che tale atteggiamento non era voluto a provocare danni al Direttore di Gara, si ritiene che il provvedimento è meritevole di una riduzione così come da dispositivo
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare la squalifica del calciatore Tortora Giovanni (ASD Rosmarino)
Fino al 28/02/09
Senza addebito della tassa reclamo.
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