COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°270 del 05/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Sig. Isaia Giuseppe (Dirigente A.C.D. Paternò 2004) 2) A.C.D. Paternò 2004 (CT) Procedimento 154/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°270 del 05/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Sig. Isaia Giuseppe (Dirigente A.C.D. Paternò 2004) 2) A.C.D. Paternò 2004 (CT) Procedimento 154/A Considerato che la Procura Federale con nota 3947/375 del 22 Gennaio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 38 comma 1) e 61 N.O.I.F. e art. 4 comma 2) C.G.S.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 24 Febbraio 2009 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite; Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili dei capi di imputazione quanti rinviati a giudizio, infliggendo al Sig. Isaia Giuseppe l’inibizione, a tutti gli effetti per mesi 3 (tre), alla A.C.D. Paternò 2004 l’ammenda di Euro 500,00= (cinquecento/00);” Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna Ritenuto che i soggetti deferiti devono rispondere di quanto loro ascritto come da atto di contestazione e deferimento; DELIBERA di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Isaia Giuseppe (Dirigente A.C.D. Paternò 2004) l’inibizione, ai sensi per gli effetti di cui all’articolo 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 2 (due); alla A.C.D. Paternò 2004, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00); La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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