COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°270 del 05/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Sig. Palumbo Piccionello Giuseppe (Presidente U.S.D. Favara Calcio) 2) U.S.D. Favara Calcio (AG) Procedimento 155/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°270 del 05/03/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
a carico di
1) Sig. Palumbo Piccionello Giuseppe (Presidente U.S.D. Favara Calcio)
2) U.S.D. Favara Calcio (AG)
Procedimento 155/A
Considerato che la Procura Federale con nota 3449/416 del 22 Gennaio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 33 commi 1) e 3) e art. 35 Regolamento Settore Tecnico e art. 4 comma 1) C.G.S.;
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 24 Febbraio 2009 con inizio alle ore 15,30.
Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite;
Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:
“ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, quanti rinviati a giudizio, infliggendo al Sig. Palumbo Piccionello Giuseppe la inibizione, a tutti gli effetti, per mesi 3 (tre), alla U.S.D. Favara Calcio l’ammenda di Euro 500,00= (cinquecento/00)”;
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: Nessuna
Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere di quanto loro addebitato ed accertato;
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Palumbo Piccionello Giuseppe (Presidente U.S.D. Favara Calcio) l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 2 (due); alla U.S.D. Favara Calcio, l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) a titolo di responsabilità diretta.
La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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