COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°270 del 05/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di Sig.ra Perna Agrippina ( Presidente A.S.D. Sportland 2000) A.S.D. Sportland 2000 (Sr) Procedimento 157/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°270 del 05/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di Sig.ra Perna Agrippina ( Presidente A.S.D. Sportland 2000) A.S.D. Sportland 2000 (Sr) Procedimento 157/A Considerato che la Procura Federale con nota 3943/334 del 22 Gennaio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli arrt.1 comma 1 C.G.S. in relazione all’articolo 38 comma Regolamento Settore Tecnico e art.38 comma 1 N.O.I.F. – articolo 4 comma 1 C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 24 Febrraio 2009 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente l’avvocato Pietro Alosi delegato e rappresentante società A.S.D. Sportland 2000 Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere quanti rinviati a giudizio, responsabili dei capi d’imputazione come da atto di deferimento, infliggendo alla Sig.ra Perna Agrippina - per la posizione di Costa Gaetano - l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Sportland 2000 l’ammenda di € 500,00 (cinquento); dichiara non luogo a procedersi in ordine alla posizione del sig. Corallo Giovanni, risultando lo stesso regolarmente tesserato per l’ A.S.D. Sportland 2000 nel campionato allievi. Raccolto quanto richiesto dalle parti deferirte: la società deferita ha prodotto memorie difensive, dimostrando la regolare posizione in merito al sig. Corallo Giovanni mentre deduce motivi giustificativi a suo parere in ordine alla posizione del sig. Costa Gaetano non esimenti, però, dell’addebito allo stesso ascritto e per esso alla società deferita. In merito chiede la punizione nella misura minima edittale. Ritenuto che i responsabili dell’infrazioni accertate e contestate, devono rispondere degli addebiti loro ascritti. DELIBERA: di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: alla Sig.ra Peerma Agrippina l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S., per mesi 2 (due); alla società, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 300,00 (trecento). Dichiarare non luogo a procedersi in ordine alla contestazione per la posizione di Carollo Giovanni La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it