COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°270 del 05/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di Giglio Nicolò ( Segretario F.C.D. Raffadali (Ag) F.C.D. Raffadali (Ag)) Procedimento 153/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°270 del 05/03/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
a carico di
Giglio Nicolò ( Segretario F.C.D. Raffadali (Ag)
F.C.D. Raffadali (Ag))
Procedimento 153/A
Considerato che la Procura Federale con nota 3912/293 del 21 Gennaio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli arrt.1 comma 1 C.G.S. in riferimento agli articoli 38 commi 1) e 61 comma 1 N.O.I.F. – articolo 4 comma 2 C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 24 Febrraio 2009 con inizio alle ore 15,30.
Dato atto che alla predetta udienza è presente: nessuno delle parti deferite.
Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:
ritenere quanti rinviati a giudizio, responsabili dei capi d’imputazione come da atto di deferimento, infliggendo al Sig. Giglio Nicolò l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 2 (due); alla società F.C.D. Raffadali (Ag) l’ammenda di € 400,00 (quattrocento);
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna
Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti di cui all’atto di deferimento
DELIBERA:
di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Giglio Nicolò Segretario F.C.D. Raffadali (Ag) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 2 (due);
Alla Società F.C.D. Raffadali (Ag), a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di € 300,00 (trecento).
La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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