COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°281 del 13/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE AS Città di Bagheria (Pa) avverso squalifica calciatore Parisi Vincenzo per cinque gare. Campionato Eccellenza girone A Gara: Città di Bagheria – Gattopardo Palma del 18 Febbraio 2009 C.U. 248 LND del 20 Febbraio 2009 Procedimento 193/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°281 del 13/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE AS Città di Bagheria (Pa) avverso squalifica calciatore Parisi Vincenzo per cinque gare. Campionato Eccellenza girone A Gara: Città di Bagheria – Gattopardo Palma del 18 Febbraio 2009 C.U. 248 LND del 20 Febbraio 2009 Procedimento 193/A Letto l’appello proposto dalla società AS Città di Bagheria e sottoscritto dal sig. Provenzano Giuseppe nella qualità di presidente delle predetta società, che risulta inibito con il C.U. 248 LND del 20 Febbraio 2009 sino al 15 Marzo 2009 e che, per tale ragione né precluderebbe l’esame perché inammissibile. Ritenuto, però, che l’appello risulta sottoscritto personalmente dal calciatore colpito dalla sanzione di 1° Grado, Parisi Vincenzo , questa decidente ritiene di esaminare il ricorso. La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara ed il referto dell’Arbitro che non si presta ad alcuna censura e letto l’appello per il quale si chiede l’annullamento o in subordine la riduzione del provvedimento di squalifica adottato ritenendola spoporzionata ed anche perché ritengono che alcuni comportamenti non denotano la condotta scorretta addebitata, La società ricorrente convocata ritualmente all’udienza dibattimentale del 10 Marzo 2009, non si è presentata. Tutto ciò premesso, ritenuta che la condotta posta dal tesserato è sicuramente censurabile e meritevole della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, ma la stessa, tenuto conto delle situazioni oggettive, può essere detrminata come da dispositivo P.Q.M. DELIBERA Di detrminare la squalifica del calciatore Parisi Vincenzo per quattro gare senza addebito della relativa tassa reclamo
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