COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°281 del 13/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Sicania (Me) avverso squalifica allenatore Golinelli Daniele e calciatori Morabito Rosario e Sutera Salvatore per due gare Campionato C/5 – C/2 B Gara Sicania – Club 83 del 14 Febbraio 2009 Procedimento 199/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°281 del 13/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Sicania (Me) avverso squalifica allenatore Golinelli Daniele e calciatori Morabito Rosario e Sutera Salvatore per due gare Campionato C/5 – C/2 B Gara Sicania – Club 83 del 14 Febbraio 2009 Procedimento 199/A Letto il reclamo proposto dalla società ricorrente al Giudice Sportivo in ordine sia alla gara che alle squalifiche inflitte al C.U. 244 C/5 del 18 Febbraio 2009 ed il provvediemnto emesso dal Gudice Sportivo e pubblicato nel C.U. 269 C/5 del 04 Marzo 2009 che rimette gli atti a questa Commissione Disciplinare Territoriale in ordine ai provvedimenti indicati in epigrafe espone: preliminarmente questa Commissione Disciplinare rileva che le sanzioni inflitte ai calciatori Morabito Rosario e Sutera Salvatore squalificati per due gare sono inappellabili, per cui e precluso il loro esame. In ordine invece alla squalifica inflitta al sig. Golinelli Daniele, che la società ritiene di subire un danno “senza capirne il perché” e ne chiede una riduzione perché dovrebbero continuare il campionato senzo il loro importante e fondamentale contributo e apporto dell’allenatore rileva: la sanzione inflitta al tesserato Golinelli Daniele deve essere di esempio atutti i tesserati, in considerazione della qualifica rivestita dallo stesso e pertanto la squalifica và confermata P.Q.M. DELIBERA Di riggettare l’appello come sopra proposto dall ASD Sicania e di addebitare la relativa tassa reclamo di €130,00 ASD Rodi Milici (Me) avverso decisone del Giudice Sportivo di ripetizione della gara per causa di forza maggiore Campionato Promozione girone B Gara: Rodi Milici - Caltavuturo del 14 Febbraio 2009 C.U. 257 LND del 26 Febbraio 2009 Procedimento 201/A La società Rodi Milici ha inoltrato rituale appello avverso la decisone in epigrafe sostenendo che non è riconducibile al caso in esame il riconoscimento dell’impedimento per causa di forza maggiore perché la società Caltavuturo non avrebbe provveduto ad adottare ogni qualsiasi precauzione necessaria per superare gli impedimenti ed assicurare la regolare partecipazione alla gara di ché trattasi. La Commissione Disciplinare esaminati gli atti Ufficiali e i motivi del ricorso, valuta tuttavia che gli impedimenti alla partecipazione alla gara denunciati dalla società Caltavuturo sono oggettivamente riscontrabili e non dipendono in alcun modo da negligenze della società o da comportamenti omissivi P.Q.M. DELIBERA Di rigettare il reclamo inoltrato dalla società Rodi Milici confermando la ripetizione della gara non disputata e per l’effetto di addebitare la dovuta tassa reclamo nella misura di € 130,00
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