COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°281 del 13/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE APD Atletico Favara (AG) avverso squalifica calciatore Valenti Giuseppe fino al 18 febbraio 2014 – Campionato terza categoria (AG) gara Comitini Amici dello Sport- Atletico Favara del 15 febbraio 2009 – C.U. 32 AG del 18 febbraio 2009 Procedimento 34/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°281 del 13/03/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
APD Atletico Favara (AG) avverso squalifica calciatore Valenti Giuseppe fino al 18 febbraio 2014 – Campionato terza categoria (AG) gara Comitini Amici dello Sport- Atletico Favara del 15 febbraio 2009 – C.U. 32 AG del 18 febbraio 2009
Procedimento 34/B
Al 39° del secondo tempo, dopo la segnatura del 3- 2 da parte della società Comitini, mentre il Direttore di gara si dirigeva verso il cerchio di centrocampo, veniva inseguito da tutti i giocatori dell’Atletico Favara i quali iniziavano ad inveire contro lo stesso arbitro assumendo un comportamento irriguardoso e violento. Nel parapiglia generale interveniva anche il calciatore Valenti Giuseppe il quale afferrava in modo violento il polso destro torcendolo in maniera energica procurando forte dolore allo stesso Direttore di gara gettando in aria i cartellini dello stesso.
Contro il provvedimento, indicato in epigrafe, del Giudice Sportivo ricorre la società APD Atletico Favara la quale chiede l’annullamento o la riduzione della sanzione inflitta perche la ritiene sproporzionata rispetto a quanto accaduto.
La Commissine Disciplinare letti imotivi del ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva:
Quanto descritto dall’arbitro è chiaro e non si presta a nessun’altra interpretazione. Acclarato che quanto descritto dallo stesso arbitro nel suo referto gode di fede privilegiata.
La condotta aggressiva tenuta dal calciatore Valenti Giuseppe è certamente grave e meritevole di censura, quanto statuito dal Giudice Sportivo è pienamente condivisibile, ma atteso che dal comportamento del Valenti non si identifica l’ipotesi di una violenza consumata ma certamente di un comportamento particolarmente aggressivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, questa decidente ritiene di determinare la squalifica come da dispositivo
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare la squalifica del calciatore Valenti Giuseppe fino al 18 febbraio 2012
Senza addebito della relativa tassa reclamo.
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