COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°293 del 19/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Roccalumera – avverso squalifica calciatore Parisi Massimiliano per tre gare – Coppa Trinacria – Gara Roccalumera – Villafranca Sicula del 11 marzo 2009 – C.U. n. 283 LND del 13 marzo 2009 Procedimento 222/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°293 del 19/03/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ASD Roccalumera – avverso squalifica calciatore Parisi Massimiliano per tre gare – Coppa Trinacria - Gara Roccalumera – Villafranca Sicula del 11 marzo 2009 – C.U. n. 283 LND del 13 marzo 2009
Procedimento 222/A
La società Rocalumera propone appello avverso il provvedimento indicato in epigrafe perché pur ammettendo che il contegno irriguardoso ed offensivo verso l’Arbitro c’è stato, sostiene che a compiere tale gesto sia stato il calciatore Abbate Giuseppe, che peraltro era in panchina, e non come, erroneamente dichiarato dal Direttore di gara il calciatore Parisi Massimiliano, e chiede l’annullamento del provvedimento.
La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva:
Quanto sostenuto dalla società ricorrente nelle proprie difese, contrasta totalmente con quanto scritto dal Direttore di gara nel suo referto, che per consolidata Giurisprudenza gode di fede privilegiata, il quale descrive in maniera chiara e senza dubbio alcuno il nominativo, il numero della maglia e la qualifica rivestita (Capitano) del calciatore che ha avuto il comportamento offensivo e irriguardoso nei confronti dello stesso arbitro e quindi si ritiene che il ricorso così come sopra proposto non è meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
DELIBERA
Di rigettare l’appello e per l’effetto di addebitare la relativa tassa reclamo di Euro 130,00
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