COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°293 del 19/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Pol. Scirtea ASD – avverso ammenda euro 200,00 obbligo risarcimento danni autovettura arbitro,squalifica per otto gare calciatore Liguori Giuseppe e squalifica per il calciatore Alfano Angelo fino al 31 dicembre 2009 Campionato calcio a 5 provinciale D – Gara Scirtea – Atletico Capaci del 20 febbraio 2009 – C.U. N.28 –PA del 04 marzo 2009 Procedimento 35/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°293 del 19/03/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Pol. Scirtea ASD – avverso ammenda euro 200,00 obbligo risarcimento danni autovettura arbitro,squalifica per otto gare calciatore Liguori Giuseppe e squalifica per il calciatore Alfano Angelo fino al 31 dicembre 2009 Campionato calcio a 5 provinciale D - Gara Scirtea - Atletico Capaci del 20 febbraio 2009 – C.U. N.28 –PA del 04 marzo 2009
Procedimento 35/B
Avverso i provvedimenti in epigrafe riportati ha presentato rituale appello la soc. Pol Scirtea ASD
Chiede la riduzione del provvedimento sanzionatorio ritenendolo eccessivo rispetto agli accadimenti, anche se ritenuti deprecabili e censurabili.
La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali di gara, letti i motivi d’appello, osserva:
premesso che quanto riportato sul rapporto di gara dell’arbitro, gode fede privilegiata ai sensi dell’art.35 comma 1.1 del C.G.S;
le considerazioni difensive riportate dalla società Scirtea nell’atto di appello non possono assumere rilevanza perché non supportati dagli atti stessi e non sono desumibili da logiche deduzioni rapportabili di fatti descritti dal Direttore di gara;
nella fattispecie nulla è ravvisabile che possa avvalorare la tesi difensive proposte, mentre appaiono adeguate ai fatti le sanzioni irrogate in prima cura, non ritenendo opportuno alcuna riduzione;
P.Q.M.
DELIBERA
Di rigettare l’appello coma sopra proposto con l’addebito della tassa reclamo non versata di Euro 130,00
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