COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°293 del 19/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Pol. Scirtea ASD – avverso ammenda euro 200,00 obbligo risarcimento danni autovettura arbitro,squalifica per otto gare calciatore Liguori Giuseppe e squalifica per il calciatore Alfano Angelo fino al 31 dicembre 2009 Campionato calcio a 5 provinciale D – Gara Scirtea – Atletico Capaci del 20 febbraio 2009 – C.U. N.28 –PA del 04 marzo 2009 Procedimento 35/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°293 del 19/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Pol. Scirtea ASD – avverso ammenda euro 200,00 obbligo risarcimento danni autovettura arbitro,squalifica per otto gare calciatore Liguori Giuseppe e squalifica per il calciatore Alfano Angelo fino al 31 dicembre 2009 Campionato calcio a 5 provinciale D - Gara Scirtea - Atletico Capaci del 20 febbraio 2009 – C.U. N.28 –PA del 04 marzo 2009 Procedimento 35/B Avverso i provvedimenti in epigrafe riportati ha presentato rituale appello la soc. Pol Scirtea ASD Chiede la riduzione del provvedimento sanzionatorio ritenendolo eccessivo rispetto agli accadimenti, anche se ritenuti deprecabili e censurabili. La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali di gara, letti i motivi d’appello, osserva: premesso che quanto riportato sul rapporto di gara dell’arbitro, gode fede privilegiata ai sensi dell’art.35 comma 1.1 del C.G.S; le considerazioni difensive riportate dalla società Scirtea nell’atto di appello non possono assumere rilevanza perché non supportati dagli atti stessi e non sono desumibili da logiche deduzioni rapportabili di fatti descritti dal Direttore di gara; nella fattispecie nulla è ravvisabile che possa avvalorare la tesi difensive proposte, mentre appaiono adeguate ai fatti le sanzioni irrogate in prima cura, non ritenendo opportuno alcuna riduzione; P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello coma sopra proposto con l’addebito della tassa reclamo non versata di Euro 130,00
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it