COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°303 del 26/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Sig. Domicoli Giuseppe (Calc. Tesserato A.S.D. Real Avola) 2) Sig. Pontei Calogero (Presidente A.S.D. Akragas Calcio) 3) A.S.D. Akragas Calcio Procedimento 190/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°303 del 26/03/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
a carico di
1) Sig. Domicoli Giuseppe (Calc. Tesserato A.S.D. Real Avola)
2) Sig. Pontei Calogero (Presidente A.S.D. Akragas Calcio)
3) A.S.D. Akragas Calcio
Procedimento 190/A
Considerato che la Procura Federale con nota 4668/216 del 23 Febbraio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1) e art. 10 commi 2) e 4) C.G.S. con riferimento all’art. 40 comma 4) N.O.I.F. nonché art. 4 commi 1) e 2) C.G.S.;
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 17 Marzo 2009 con inizio alle ore 15,30.
Dato atto che alla predetta udienza è presente:
Nessuna delle parti deferite;
Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:
Ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, come da atto di deferimento e infliggendo al Sig. Domicoli Giuseppe la squalifica per mesi 1 (uno), al Sig. Pontei Calogero la inibizione per mesi 1 (uno), alla Società A.S.D. Akragas Calcio l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00);
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite:
Nessuna richiesta, ne memorie difensive;
Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti, accertati documentalmente e debitamente notificati;
DELIBERA
di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Domicoli Giuseppe, (Calciatore tesserato con la Società A.S.D. Real Avola) la squalifica a tutti gli effetti per 4 (quattro) gare;
Al Sig. Pontei Calogero (Presidente A.S.D. Akragas Calcio) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 punto 1) lettera h) C.G.S. l’inibizione per mesi 1 (uno);
Alla Società A.S.D. Akragas Calcio a titolo di responsabilità diretta e oggettiva l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00);
La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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