COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°311 del 02/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Conti Gianluca (Imbrò Meraco) – avverso squalifica fino al 14 febbraio 2014 Campionato calcio a 5/C2 girone D gara Imbrò Meraco – Pro Rosolini del 14 febbraio 2009 – C.U. 244 C/5 del 18 febbraio 2009 Procedimento 195/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°311 del 02/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Conti Gianluca (Imbrò Meraco) – avverso squalifica fino al 14 febbraio 2014 Campionato calcio a 5/C2 girone D gara Imbrò Meraco – Pro Rosolini del 14 febbraio 2009 – C.U. 244 C/5 del 18 febbraio 2009 Procedimento 195/A L’appellante sostiene di non avere partecipato ai fatti che gli sono stati addebitati, pur trovandosi nelle vicinanze del capannello formatosi attorno al Direttore di gara. Contesta pertanto l’affermazione contenuta nell’impugnata decisione del Giudice Sportivo secondo la quale avrebbe “ spintonato l’arbitro e colpito lo stesso con calci e pugni” Chiede pertanto l’annullamento della squalifica, frutto di un’evidente errore di persona. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: - Quanto riferito dall’appellante circa il preteso scambio di persona non trova riscontro negli atti di gara , che a norma di regolamento costituiscono piena prova dei fatti accaduti; - Acquisito supplemento di referto al fine di meglio precisare le singole responsabilità con riferimento al caso dell’appellante, è emerso che lo stesso, dopo che l’arbitro era stato costretto a terra, non partecipava alle fasi conseguenti nelle quali si distinguevano invece altri due calciatori non oggetto del presente giudizio; - Ciò consente di ridimensionare la sanzione adeguandola ai fatti così come emergenti all’esito dell’indagine espletata. P.Q.M. DELIBERA Di contenere a tutto il 14 febbraio 2012 la sanzione a carico del calciatore Conti Gianluca; Di restituire la tassa versata in misura pari a Euro 65,00
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