COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°311 del 02/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL. CONTESSA ENTELLINA (PA) – avverso la squalifica sino al 31/12/2012 a carico del calciatore GALLERANO FRANCESCO – Gara 1^ categoria Pol. Contessa Entellina-Pol. Pro Mazara dell’08/03/2009 – C.U.281 LND del 12/03/2009 Procedimento 221/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°311 del 02/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL. CONTESSA ENTELLINA (PA) - avverso la squalifica sino al 31/12/2012 a carico del calciatore GALLERANO FRANCESCO - Gara 1^ categoria Pol. Contessa Entellina-Pol. Pro Mazara dell’08/03/2009 - C.U.281 LND del 12/03/2009 Procedimento 221/A La società Pol. Contessa Entellina ha inoltrato rituale appello avverso la sanzione sopra indicata sostenendo che il calciatore in argomento al momento della denunciata aggressione all’arbitro non si trovava all’interno dell’impianto sportivo essendo stato in precedenza sostituito da un altro calciatore. La ricorrente ha poi dettagliatamente esposti i motivi di difesa nella udienza dibattimentale del giorno 24/03 u.s. ed ha ribadito la richiesta di annullamento della sanzione a carico del calciatore Gallerano Francesco, in subordine, l’applicazione della sanzione minima regolamentare. La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., deve ritenere che, diversamente da come sostenuto dalla ricorrente, il calciatore Gallerano Francesco si sia reso effettivamente protagonista del deprecabile gesto a lui addebitato. Recita il referto in modo chiaro ed incontestabile che il precitato calciatore a fine gara colpiva con un calcio al polpaccio il Direttore di Gara. Dunque vi è assoluta certezza della sua identificazione come autore del gesto aggressivo subito dall’arbitro. Il Gallerano Francesco è dunque meritevole di una adeguata sanzione. Tuttavia in considerazione della giovane età del calciatore, della circostanza che l’irresponsabile gesto è rimasto circoscritto alla sola azione contestata senza produzione di effetti lesivi di un qualche rilievo, nella convinzione che la sanzione oltre che afflittiva deve rivestire la funzione educativa e formativa per il prosieguo dell’attività calcistica del giovane calciatore, si decide come in dispositivo. DELIBERA In accoglimento dell’appello inoltrato dalla società Pol. Contessa Entellina, si determina di squalificare il calciatore Gallerano Francesco sino al 31/03/2010. Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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