COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°311 del 02/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Olympia (ME) – Avverso squalifica allenatore Catania Enrico fino al 31 ottobre 2009, calciatori Casella Emanuele e Noto Andrea per quattro gare, sanzione di perdita della gara per 3 -0 – Campionato seconda categoria gara Olympia – Città di S. Agata del 22 marzo 2009 – C.U. N. 303 del 26 marzo 2009 Procedimento 227/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°311 del 02/04/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ASD Olympia (ME) – Avverso squalifica allenatore Catania Enrico fino al 31 ottobre 2009, calciatori Casella Emanuele e Noto Andrea per quattro gare, sanzione di perdita della gara per 3 -0 – Campionato seconda categoria gara Olympia – Città di S. Agata del 22 marzo 2009 – C.U. N. 303 del 26 marzo 2009
Procedimento 227/A
Con appello ritualmente proposto la società ricorrente chiede di rivedere ed attenuare le decisioni del Giudice Sportivo nonché l’annullamento della sanzione a carico del calciatore Casella Emanuele.
La Società Olympia, pur assumendosi, in parte, le proprie responsabilità, tuttavia contesta quanto asserito dall’arbitro il quale avrebbe ingigantito e travisato i fatti danneggiando solo la società Olympia e omettendo il comportamento scorretto dei calciatori e dei Dirigenti della società Città di S.Agata.
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali che per consolidata giurisprudenza godono di fede privilegiata, per quanto alle squalifiche dei tesserati della ricorrente osserva che i comportamenti violenti ed aggressivi tenuti sono stati incontestabilmente posti in atto così come descritto dall’arbitro nel proprio referto, che non può essere smentito dalle dichiarazioni di parte. Tali comportamenti sono meritevoli di adeguate sanzioni quali quelle determinate dal Giudice di primo esame.
Per quanto riguarda la richiesta di revisione della perdita della gara inflitta alla ricorrente dal primo Giudice, osserva questa decidente che nel rapporto di gara appare con tutta chiarezza che l’Arbitro non ha potuto continuare la gara, che è stata sospesa, in ragione della rissa cui hanno partecipato tesserati di entrambe le società. Tale situazione così come descritta dall’Arbitro, palesa la sussistenza dei motivi di natura oggettiva che determinano l’impossibilità da parte dell’Arbitro di fare proseguire la gara. Pertanto, anche sotto tale profilo la decisione del primo Giudice appare corretta e và confermata.
Rileva tuttavia questa Decidente che la responsabilità in ordine all’impossibilità da parte dell’Arbitro di continuare la gara vanno indivuduate, come si evince dal contenuto del rapporto di gara, anche a carico dei tesserati della società Città di S.Agata, anche se in sede di reazione, seppure non indivuduati dall’Arbitro. Le ragioni pertanto che hanno determinato la sospensione della gara vanno individuate anche nella condotta dei tesserati della società Città di S.Agata, nella misura e nelle motivazioni loro addebitabili, con le conseguenze di cui in dispositivo.
P.Q.M.
DELIBERA
Di rigettare l’appello inoltrato dalla società Olimpya confermando ogni provvedimento assunto dal Giudice di primo esame, infliggendo alla stessa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva l’ammenda di € 500,00 per il comportamento assunto al momento degli incidenti, addebitando la dovuta tassa pari ad € 130,00;
di infliggere alla società Città di S.Agata a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per il comportamento, sia pure in reazione, tenuto in campo al momento della partecipazione alla rissa, l’ammenda di € 500,00
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