COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°311 del 02/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C.S.D. CASSARO (SR) – avverso la decisione di ripetizione della gara 3 categoria non disputata Lentini-Cassaro del 22/02/09 – C.U.26 SR del 12/03/2009 Proc. 37/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°311 del 02/04/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
C.S.D. CASSARO (SR) - avverso la decisione di ripetizione della gara 3 categoria non disputata Lentini-Cassaro del 22/02/09 - C.U.26 SR del 12/03/2009
Proc. 37/B
La società in premessa ha inoltrato rituale appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo di primo esame sostenendo che la comunicazione di rinvio al 22/02/09 della gara Lentini-Cassaro, inizialmente prevista per il giorno 21/02/09, non era stata effettuata nei modi previsti dal regolamento federale.
Legittimo dunque che la squadra della C.S.D. Cassaro si presentasse all’ora prevista al campo scuola di Lentini il giorno 21/02/09 e che l’assenza della squadra avversaria, oltre che dell’arbitro designato, comportasse la decisione di assegnazione di gara vinta in proprio favore per rinuncia a disputa della gara da parte della squadra del Lentini.
La ricorrente inoltre non nega di essere stata avvertita dal Comitato di Siracusa il giorno 20/02 del rinvio della gara al giorno 22/02, ma sostiene che il Presidente della Società, pure prendendo atto della informale comunicazione, ritenendo irregolare la procedura e considerando la impossibilità di organizzare la variazione della trasferta nel ristretto tempo consentito, decideva di presentare ugualmente la squadra al campo di Lentini il giorno 21/02 alle ore 15,00 dove, naturalmente, non erano presenti né gli avversari né gli Ufficiali di Gara designati.
La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali, ha preliminarmente accertato:
• la sezione di Siracusa dell’A.I.A. era stata avvertita dalla delegazione provinciale di Siracusa del posticipo della gara;
• la delegazione provinciale di Siracusa il giorno antecedente la gara in argomento aveva contattato il Presidente della Società Cassaro, Sig. Mineo Giuseppe Paolo, comunicando il posticipo e ricevendo conferma che la squadra si sarebbe presentata al campo di Lentini il giorno 22/02 piuttosto che il giorno 21/02.
La società Lentini risulta nei fatti di essere stata avvertita dalla delegazione di Siracusa dal momento che non si presentava con la propria squadra il giorno 21/02 bensì il giorno 22/02.
Tutto ciò premesso, la richiesta della odierna ricorrente appare pretestuosa dal momento che è certo che la società Cassaro era informata del rinvio della gara causata dalla indisponibilità del campo sportivo. L’essersi ugualmente presentata il giorno 21/02 sapendo che la gara era stata posticipata al giorno 22/02, informazione ricevuta ed accettata dal Presidente della società, non può giustificare la richiesta di assegnazione di gara vinta per mancata presentazione della squadra avversaria che regolarmente, così come gli ufficiali di gara, si presentavano al campo di Lentini il giorno 22/02.
P.Q.M.
DELIBERA
Di respingere il ricorso della società C.S.D. Cassaro, ordinando la ripetizione della gara Lentini-Cassaro non disputata.
Per l’effetto con addebito della tassa, non versata, nella misura di €.130,00==
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