COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°318 del 09/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Atletico Campofranco – avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore Portera Paolo – Campionato prima categoria girone/H gara Atletico Campofranco – San Giovanni Gemini del 29 Marzo 2009 – C.U.313 LND del 03 Aprile 2009 Procedimento 231/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°318 del 09/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Atletico Campofranco – avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore Portera Paolo – Campionato prima categoria girone/H gara Atletico Campofranco - San Giovanni Gemini del 29 Marzo 2009 – C.U.313 LND del 03 Aprile 2009 Procedimento 231/A Sostiene la ricorrente che la gara, seppure tirata ed agonisticamente nervosa, non aveva registrato atti di violenza come peraltro traspare dal referto di gara. Chiede pertanto la Società Atletico Campofranco la revisione della decisione del Giudice di primo esame. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, rileva che l’arbitro nel proprio referto nulla indica del fatto rilevato dal Commissario di Campo il quale, nel suo rapporto, segnala come il calciatore Portera Paolo (Atletico Campofranco) al 30° del primo tempo colpiva con un violento pugno al volto un calciatore avversario. Il colpo provocava una perdita dei sensi del calciatore colpito che necessitava dell’intervento dei massaggiatori. Tuttavia il calciatore proseguiva regolarmente la gara, l’Arbitro non prendeva alcun provvedimento nei confronti di chicchessia, e non si manifestavano da parte dei tesserati e dei Dirigenti delle Società rilevanti azioni di protesta o di gesti reattivi ma solo animate disserzioni tra le parti, facilmente sedate dall’Arbitro. Alla luce di quanto sopra esposto, pur se non può essere negato che, il calciatore Portera Paolo si è reso certamente protagonista di una azione irregolare nei confronti di un’avversario, ritenuto che il colpo inferto, seppure deprecabile,secondo la descrizione del fatto non ha causato rilevanti conseguenze tanto che il calciatore colpito proseguiva regolarmente la gara, valutato che non è stato seguito da successive ulteriori episodi violenti,è rimasto circoscritto all’unico atto denunciato solo dal Commissario di Campo, si decide come da dispositivo. P.Q.M. DELIBERA In Accoglimento dell’appello inoltrato dalla società Atletico Campofranco di infliggere al calciatore Portera Paolo la squalifica per due gare Senza addebito della relativa tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it