COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 175 stagione sportiva 2008/09 Gara S.Albino – Guazzino (1-1) del 8/3/09. Campionato di III categoria. In C.U. Delegazione Provinciale di Siena n.37 del 11/03/09.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 175 stagione sportiva 2008/09 Gara S.Albino – Guazzino (1-1) del 8/3/09. Campionato di III categoria. In C.U. Delegazione Provinciale di Siena n.37 del 11/03/09. Reclama la società Guazzino avverso la squalifica del proprio tesserato Esposito Orlando il quale “colpito con un pugno da un avversario reagiva colpendolo, a sua volta, con un violento calcio alla coscia”. La reclamante sostiene che il gesto del calciatore deve essere considerato alla stregua dei comportamenti scorretti, ma di carattere non violento. Ammette la reazione scomposta del tesserato e rileva come il suo antagonista sia stato sanzionato meno pesantemente. Conclude chiedendo una riduzione della sanzione. L’arbitro nel supplemento di rapporto conferma la volontarietà del gesto del calciatore. La C.D. respinge il reclamo. Il gesto del calciatore deve essere inquadrato nella categoria dei fatti violenti in reazione ad un precedente fatto violento, pertanto deve essere sanzionato in quest’ottica. Da un esame del rapporto arbitrale e del suo supplemento, non possono sorgere dubbi in proposito né, in punto di quantificazione della sanzione, può essere fatto un paragone con quella subita dall’antagonista dell’Esposito, in quanto tale sanzione non è oggetto di reclamo e quindi sfugge all’esame del Collegio. Per quanto concerne l’entità della sanzione, in questo caso specifico, la C.D. ritiene che sia stata ben calibrata in punto di quantum. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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