COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Pol le 2 Torri – avverso decisione Giudice Sportivo Delegazione provinciale (TP) per la perdita della gara – Campionato 3° categoria (TP) gara Asd Pol. Le 2 Torri – Aics Montevago del 29 marzo 2009 – C.U. 49 (TP) del 8 aprile 2009 Procedimento 39/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Pol le 2 Torri – avverso decisione Giudice Sportivo Delegazione provinciale (TP) per la perdita della gara – Campionato 3° categoria (TP) gara Asd Pol. Le 2 Torri – Aics Montevago del 29 marzo 2009 – C.U. 49 (TP) del 8 aprile 2009 Procedimento 39/B La Società ASD Pol. Le 2 Torri ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo relativa alla perdita della gara perché ritiene che la posizione del sig. Nicosia Giovanni fosse regolare e ne chiede la riforma. La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che l’impugnazione è stata proposta oltre il termine previsto dal C.U n. 47 del 27 febbraio 2009. L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello,e ne preclude l’esame di merito. P.Q.M. DELIBERA Di dichiarare inammissibile l’appello come sopora proposto; Di addebitare alla società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata di Euro 130,00
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