COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Dil. Accademia Mazzarinese – Avverso squalifica calciatori Mancuso Andrea e Martufo Calogero per tre gare per il calciatore Anzaldi Giuseppe per quattro gare per il calciatore Lo Bartolo Giuseppe fino al 30 dicembre 2011 e per l’inibizione del sig. Mancuso Calogero fino al 30 giugno 2009 e per l’nibizione dell’allenatore Sig. Agnello Filippo fino al 30 giugno 2009 – Campionato 3° Categoria (CL) gara Accademia Mazzarinese – Vallelunga del 05 aprile 2009 – C.U. N.37 (CL) del 08 aprile 2009 Procedimento 40/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Dil. Accademia Mazzarinese – Avverso squalifica calciatori Mancuso Andrea e Martufo Calogero per tre gare per il calciatore Anzaldi Giuseppe per quattro gare per il calciatore Lo Bartolo Giuseppe fino al 30 dicembre 2011 e per l’inibizione del sig. Mancuso Calogero fino al 30 giugno 2009 e per l’nibizione dell’allenatore Sig. Agnello Filippo fino al 30 giugno 2009 – Campionato 3° Categoria (CL) gara Accademia Mazzarinese – Vallelunga del 05 aprile 2009 – C.U. N.37 (CL) del 08 aprile 2009 Procedimento 40/B Con appello ritualmente proposto la società AS Dil. Accademia Mazzarinese ricorre contro i provvedimenti del Giudice Sportivo indicati in epigrafe perché li ritiene non conformi a quanto realmente accaduto e ne chiede una riforma. La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: A partire dal 38° tempo del primo tempo i tesserati della società reclamante incominciavano ad assumere un contegno offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara il quale iniziava a prendere dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli stessi tesserati che per protesta abbandonavano il terreno di giuoco e costringevano l’arbitro a sospendere la partita al 44° del primo tempo dopo che lo stesso cercava di convincere, senza riuscirvi, i tessrati della società ricorrente a riprendere la gara. Il tutto è descritto in maniera chiara ed inequivocabile dall’arbitro nel suo referto di gara, che per consolidata giurisprudenza gode di fede privilegiata, il quale scrive senza alcun margine di dubbio che i tesserati indicati in epigrafe, e in particolare i calciatori Mancuso Andrea, Martufo Calogero e Anzaldi Giuseppe il tesserato sig. Mancuso Calogero e l’allenatore Sig. Agnello Filippo si sono resi responsabili di atteggiamenti e comportamenti e anti sportivi nei confronti dello stesso arbitro tali da ritenere equi i provvedimenti assunti dal Giudice di primo esame. Per quanto riguarda invece il calciatore Lo Bartolo Giuseppe questa decidente pur censurando e deprecando l’atteggiamento tenuto dallo stesso calciatore ritiene che il comportamento violento assunto dal Lo Bartolo non si è consumato limitandosi alla fine ad un piccolo schiaffetto provocando seplicemente un piccolo rossore al viso al direttore di gara e quindi di decidere come da dispositivo. P.Q.M. DELIBERA Di confermare le squalifiche per i calciatori Mancuso Andrea e Martuffo Calogero (tre gare) per il calciatore Anzaldi Giuseppe (Quattro gare ), l’inibizione per il sig. Macaluso Calogero fino al 30 giugno 2009 e l’inibizione per l’allenatore Agnello Filippo fino al 30 giugno 2009 Di determinare la squalifica del calciatore Lo Bartolo Giuseppe fino al 30 dicembre 2010 Senza addebito della tassa reclamo.
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