COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a carico Soc. FC VITTORIA s.r.l. (RG), suo Presidente Sig. IGNAZIO LONGOBARDO e n° 4 calciatori per volazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995. Campionato di 1^ Categoria 2007/08 Procedimento n° 228/A/17

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a carico Soc. FC VITTORIA s.r.l. (RG), suo Presidente Sig. IGNAZIO LONGOBARDO e n° 4 calciatori per volazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995. Campionato di 1^ Categoria 2007/08 Procedimento n° 228/A/17 Con nota del 12.03.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori. In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere avere sottoposto n° quattro calciatori a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportive ed agonistica. La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti ed atteso che con C.U. n° 25 del 02.09.2008 del Comitato Regionale Sicilia della F.I.G.C. la Soc.FC VITTORIA s.r.l. è stata dichiarata inattiva per intervenuta dichiarazione di fallimento, DELIBERA: il non luogo a provvedere in ordine al deferimento come sopra proposto per estinzione della Società, disponendo l’archiviazione del procedimento.
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