COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE U.S. Niscemi – avverso squalifica calciatore Di Dio Nunzio fino al 30 Giugno 2011- Campionato Promozione girone D gara Niscemi – Comiso del 22 marzo 2009 C.U. 303 LND del 26 marzo 2009 Procedimento 232/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE U.S. Niscemi – avverso squalifica calciatore Di Dio Nunzio fino al 30 Giugno 2011- Campionato Promozione girone D gara Niscemi – Comiso del 22 marzo 2009 C.U. 303 LND del 26 marzo 2009 Procedimento 232/A La società Niscemi propone appello avverso il provvedimento del Giudice Sportivo indicato in epigrafe e ne chiede una riduzione perché lo ritiene sproporzionato rispetto a quanto accaduto. La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che l’impugnazione è stata proposta oltre il termine in regime di abbreviazioni di cui al C.U. n.291 LND del 19 marzo 2009 e successivi. L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello, e ne preclude l’esame di merito. P.Q.M. DELIBERA Di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto e per l’effetto di addebitare la relativa tassa reclamo di Euro 130,00
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