COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD MONTEMAGGIORE Avverso: Reiezione reclamo esito gara (C.U. N° 162 del 18/12/2008) DEFERIMENTO: ACSD COLOMBA BIANCA e sigg. Amorello Salvatore; D’Amico Vincenzo; Di Maria Antonino, Prestifilippo Salvatore, Di Salvo Carmelo e Lo Monaco Valerio, tutti tesserati per la ASD Colomba Bianca, Prizzi Fabio (attualmente tesserato per la ASD Mabbonath) GARA: A.S.D. Montemaggiore / A.C.S.D. Colomba Bianca del 16/11/2009 (1^ ctg. B) Procedimento 116/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ASD MONTEMAGGIORE Avverso: Reiezione reclamo esito gara (C.U. N° 162 del 18/12/2008) DEFERIMENTO: ACSD COLOMBA BIANCA e sigg. Amorello Salvatore; D'Amico Vincenzo; Di Maria Antonino, Prestifilippo Salvatore, Di Salvo Carmelo e Lo Monaco Valerio, tutti tesserati per la ASD Colomba Bianca, Prizzi Fabio (attualmente tesserato per la ASD Mabbonath) GARA: A.S.D. Montemaggiore / A.C.S.D. Colomba Bianca del 16/11/2009 (1^ ctg. B)
Procedimento 116/A
Con reclamo ritualmente proposto la reclamante contestava la decisione assunta dal Giudice Sportivo in relazione alla gara A.S.D. Montemaggiore / A.C.S.D. Colomba Bianca del 16/11/2009 (1^ ctg. B). Il Giudice Sportivo riteneva valida e regolare la contestata posizione dei calciatori D'Amico Vincenzo e Lo Monaco Valerio nella presunzione di “massima diligenza e scrupolosità” del riconoscimento operato dall'arbitro.
Sosteneva invece la reclamante che i suddetti calciatori non avessero preso parte alla gara in questione e sotto mentite spoglie vi avessero partecipato altri due soggetti, uno dei quali certo Amorello Salvatore nato nel 1983.
A riprova di quanto affermato, la reclamante produceva copia degli atti in deposito dal 24/11/2008 presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese, riguardanti la comunicazione di reato di sostituzione di persona e contenenti le deposizioni confessorie di taluni dei soggetti interessati.
La Commissione Disciplinare, ritenuto che la documentazione fornita dalla reclamante appariva rivelare circostanze essenziali ai fini del decidere, apparendo nel contempo alquanto lacunose le risultanze degli atti di gara; a norma dell'art. 35 n° 3 commi 3.1, 3.2 e dell'art. 34 n° 4, rinviava gli atti alla Procura Federale competente per gli accertamenti specifici sul contenuto delle dichiarazioni rese dai tesserati della Soc. Colomba Bianca alla Polizia Giudiziaria inerenti alla irregolare partecipazione di calciatori alla gara in esame e per i conseguenti provvedimenti.
Effettuati gli opportuni accertamenti, la Procura Federale, visto l'art. 32 co. 4 del C.G.S. ha deferito al giudizio di questa Commissione Disciplinare i Sigg. Amorello Salvatore; D'Amico Vincenzo; Di Maria Antonino, Prestifilippo Salvatore, Di Salvo Carmelo e Lo Monaco Valerio, tutti tesserati per la ASD Colomba Bianca, Prizzi Fabio (attualmente tesserato per la ASD Mabbonath); nonché la ASD Colomba Bianca per rispondere:
a) AMORELLO Salvatore, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, co. 1 C.G.S., per avere partecipato alla anzidetta competizione sportiva sotto falso nome;
b) PRIZZI Fabio, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, co. 1 C.G.S., per avere partecipato alla anzidetta competizione sportiva sotto falso nome ed inoltre per avere rappresentato circostanze non veritiere al Collaboratore della Procura;
c) DI MARIA Antonino e DI SALVO Carmelo, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, co. 1 C.G.S., anche in riferimento all'art. 61 co. 1 delle N.O.I.F. ed al C. Uff. n° 1 del 09/07/2008 LND C.R. Sicilia e per avere, nel corso dell'audizione resa innanzi al Collaboratore della Procura, rappresentato circostanze non veritiere;
d) PRESTIFILIPPO Salvatore, per avere, nel corso dell'audizione resa innanzi al Collaboratore della Procura, rappresentato circostanze non veritiere;
e) D'AMICO Vincenzo e LO MONACO Valerio, della violazione di cui all'art. 1 co. 3 C.G.S., perchè, sebbene ritualmente convocati non si sono presentati al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltati in ordine al procedimento di cui sopra e, limitatamente al D'Amico, con l'applicazione della recidiva;
f) L'ASD COLOMBA BIANCA, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 co. 2 C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati e dirigenti, con l'applicazione della recidiva.
Fissata l'udienza per la trattazione del deferimento e ritualmente convocati la Procura Federale nonché tutti i soggetti e la Società interessata, si sono presentati al dibattimento: Prestifilippo Salvatore, Di Salvo Carmelo, Amorello Salvatore e Di Maria Antonino nonché l’Avvocato Giulia Saitta per la Procura Federale.
Tutti i predetti soggetti deferiti si sono riportati a quanto già reso innanzi all’inquirente. In particolare il Prestifilippo ha mostrato meraviglia “ per non essere stato creduto”; il Di Maria ha ribadito come certa la presenza in campo del calciatore D’Amico Vincenzo e si è dichiarato unico responsabile di quanto accaduto e perciò dispiaciuto del coinvolgimento degli altri soggetti deferiti.
La Procura Federale ha così concluso: D’Amico Vincenzo 6 giornate di squalifica; Lo Monaco Valerio 3 giornate di squalifica; Prestifilippo Salvatore 2 mesi di squalifica; Amorello Salvatore 3 mesi di squalifica; Prizzi Fabio 4 mesi di squalifica; Di Salvo Carmelo 6 mesi di squalifica; Di Maria Antonino 1 anno di squalifica; ACSD Colomba Bianca penalizzazione di 6 punti in classifica ed € 1500,00 di ammenda.
I soggetti deferiti presenti hanno concluso comunque rimettendosi al giudizio della Commissione Disciplinare.
La Commissione Disciplinare, ritenuta la trattazione contestuale dell'appello e del conseguente deferimento, osserva quanto segue.
Alla gara in questione ha sicuramente preso parte un tesserato ACSD Colomba Bianca schierato sotto falso nome. Ciò oltre a risultare dagli accertamenti svolti dai Carabinieri è stato confermato dalle ammissioni di quasi tutti i calciatori e dirigenti della Soc. Colomba Bianca sentiti dalla Procura Federale. E' stato accertato che Amorello Salvatore ha preso parte alla gara in luogo di Lo Monaco Valerio, perchè fuori età per la normativa relativa ai calciatori juniores da schierare obbligatoriamente in campo pena la perdita della gara.
Da tutto ciò consegue l'accoglimento dell'appello come sopra proposto, con le statuizioni di cui appresso, in dispositivo.
In ordine alle posizioni oggetto di deferimento, esaminati gli atti e valutate le risultanze dibattimentali può in primo luogo affermarsi la responsabilità, per i capi di imputazione loro ascritti dei sigg. Amorello Salvatore, Di Salvo Carmelo e Di Maria Antonino. Detto come sopra al punto a di Amorello, va qui osservato che il Di Maria è risultato essere il materiale compilatore della distinta di gara contenente le false generalità dei calciatori presenti in campo mentre il Di Salvo è risultato essere il dirigente accompagnatore, condividendo l'irregolarità e presentando all'arbitro, oltre alla distinta irregolare, un documento di persona diversa e peraltro scaduto.
Entrambi hanno inoltre rappresentato alla Procura Federale circostanze non veritiere, affermando che fosse presente alla gara anche D'Amico Vincenzo. L'attività inquirente ha infatti ricavato indizi contrari, dalla deposizione di capitano e vice capitano della ACSD Colomba Bianca ed ha altresì ricavato gravi indizi contrari alla partecipazione, in porta, di D'Ignoti Giuliano, circostanza questa rappresentata anche all'esito del riconoscimento effettuato.
Per le medesime ragioni di cui sopra può affermarsi la responsabilità di Prestifilippo Salvatore, allenatore della ACSD Colomba Bianca, certamente al corrente delle sostituzioni di persona di che trattasi.
Quanto al Prizzi Fabio, non può non pervenirsi al giudizio di responsabilità, tenuto conto che è stato riconosciuto in sede di confronto quale soggetto schierato in porta nella gara in questione per la ACSD Colomba Bianca, concorrendo a tale conclusione l'affermazione di taluni calciatori della medesima società che hanno ammesso che il D'Ignoti Giuliano, sebbene iscritto in distinta, non fosse in realtà schierato in porta.
D'Amico Vincenzo e Lo Monaco Valerio, sebbene ritualmente convo-cati, non si sono presentati alla Procura Federale per essere ascoltati in ordine al procedimento di cui sopra e risultano perciò responsabili di quanto loro ascritto, con la recidiva per il D'Amico, trattandosi di capo di imputazione afferente a quello di cui alla sanzione precedentemente irrogata al predetto con il C.U. N° 221 del 05/02/2009 di questo Comitato Regionale.
La ACSD Colomba Bianca risponde infine a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 co. 2 C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati e dirigenti, con l'applicazione della recidiva trattandosi di capo di imputazione afferente a quello di cui alla sanzione precedentemente irrogata alla predetta con C.U. N° 221 del 05/02/2009 di questo Comitato Regionale.
P.Q.M.
DELIBERA:
Di stabilire a carico della ACSD Colomba Bianca la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-3;
Di stabilire inoltre a carico della predetta Società, oggettivamente responsabile in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati e dirigenti, la sanzione della penalizzazione di sei punti in classifica da scontarsi nella classifica del campionato di competenza della stagione sportiva 2009/2010 seguente, per assicurarne l’afflittività e l’ammenda di € 1000,00 per la contestata recidiva;
Di squalificare per due giornate di gara il calciatore Lo Monaco Valerio;
Di squalificare per otto giornate di gara il calciatore Amorello Salvatore e l'allenatore Prestifilippo Salvatore, nonché il calciatore D'Amico Vincenzo, la cui sanzione è così aggravata per la contestata recidiva;
Di squalificare per dieci giornate di gara il calciatore Prizzi Fabio;
Di stabilire a carico dei tesserati Di Salvo Carmelo e Di Maria Antonino rispettivamente la sanzione della squalifica per mesi 6 e per mesi 12, per assicurarne l’afflittività
Senza addebito di tassa, non versata.
La presente delibera va comunicata alla Procura Federale ed alle parti deferite, nonché al Centro Tecnico di Coverciano ed alla Soc.ASD Mabbonath per Prizzi Fabio suo tesserato.
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