COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 16 del 15/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 045/01-sa. Impugnazione della Pol. PORTA ROMANA avverso la decisione in ordine all’esito gara: Real Impruneta – Porta Romana del 20 ottobre 2001 (ripetizione dell’incontro). (Com. Uff. n.16 del 24 ottobre 2001).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 16 del 15/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 045/01-sa. Impugnazione della Pol. PORTA ROMANA avverso la decisione in ordine all’esito gara: Real Impruneta – Porta Romana del 20 ottobre 2001 (ripetizione dell’incontro). (Com. Uff. n.16 del 24 ottobre 2001). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo l’annullamento della decisione di cui in epigrafe, con conseguente assegnazione di vittoria a suo favore per 2-0 per la gara in questione. Il G.S., in prima sede, nello stabilire la ripetizione dell'incontro, aveva accolto la prospettazione della REAL IMPRUNETA che, all’esito del guasto, con principio di incendio, alla centralina di uno dei piloni dell’impianto di illuminazione, e del successivo venir meno della completa illuminazione del campo di gara, al 44° del primo tempo della partita, aveva dedotta la causa di forza maggiore, derivata dalla impossibilità di porre rimedio a tale importante interruzione della energia elettrica, malgrado che la società medesima si fosse prontamente attivata con l’ENEL e con il locale Comune, gestore dell’impianto, ricevendo da tale Ente la comunicazione di non avere disponibilità di personale tecnico specializzato per risolvere, nell’immediato, la situazione. Deduce la odierna reclamante che la decisione non è corretta, in quanto la documentazione allegata dalla REAL IMPRUNETA non comprova circostanze “efficaci” ai fini del decidere; ciò perché, solo nel caso che l’ENEL avesse riscontrato e documentato una interruzione della erogazione della energia elettrica per la intera zona in interesse, vi sarebbe luogo alla scriminante invocata; ed anzi nella vicenda che occupa, la interruzione di energia riguardò il solo campo sportivo., mentre negli immobili circostanti vi era regolare illuminazione. Non sono state allegate controdeduzioni, dalla controparte, pur ritualmente avvisata del reclamo da parte del PORTA ROMANA, a mezzo tempestiva raccomandata. La impugnazione deve essere accolta. Preliminarmente occorre ribadire come, per costante orientamento della CAF e degli organi della Giustizia Sportiva di merito, ricorre “la causa di forza maggiore”- nei termini giuridicamente propri, ed idonei a giustificare il mancato efficace adempimento di attività doverosa e/o diligente, imputabile alla società tenuta alla condotta impeditiva o risolutiva dell’evento che non consenta il regolare ed esaustivo svolgimento di una gara - allorquando intervenga un accadimento estraneo, affatto riconducibile alla predetta Società e da questa non prevedibile, oltre che assolutamente non fronteggiabile; e che tali requisiti, o profili, dell’accadimento medesimo, debbano congiuntamente ricorrere. Orbene, verificando la vicenda in esame, ritiene la CD che non ricorra la causa di forza maggiore come sopra enucleata. Preso atto che il DG ha descritto il fatto e le sue conseguenze come "limitati al campo di gara" dell’IMPRUNETA, e presa, inoltre, visione dell’attestato dell’ENEL (prodotto dalla attuale ricorrente) che esclude qualsivoglia interruzione di energia nella zona, si è in presenza di un evento, pur di una certa rilevanza e portata, oltre che, oggettivamente, di non agevole risoluzione – di per sé non necessariamente frequente nella sua ricorrenza - ma, comunque, circoscritto, prevedibile, più che verosimilmente fronteggiabile anche in via preventiva (con adeguati controlli e con manutenzione ordinaria di ogni centralina dei piloni di illuminazione e, più in generale, dell’impianto complessivo) e/o, al bisogno, con approntata reperibilità di tecnico specializzato e/o con sistemi energetici di illuminazione alternativi . In ogni caso, esso è riconducibile nella sfera di gestibilità da parte di Società che richieda o consenta lo svolgimento di attività agonistica notturna e, pertanto, tenuta alla risoluzione di tali accadimenti, pur "sfortunati". P.Q.M. Accoglie il reclamo, e modificando la decisione del GS di cui in epigrafe, stabilisce la vittoria per 0 – 2 a favore della Pol. Porta Romana nella gara in questione. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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