COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 17 del 22/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 053/01-cr. Reclamo della soc. Atletico San Pierino avverso dec.ni del G.S Regionale : Squalifica MATTIOLI Domenico fino al 2.1.2002 . Squalifica CAMPIGLI Sara per 2 gg. Inibizione DONZELLI Novaro finoa l 18.1.2002 Inibizione GUAZZINI Lorenzo fino al 2.1.2002 Inibizione PETTINATI Walter fino al 2.11.2001 ( C.U 13 del 25.10.2001 ) Esito gara San Pierino – Vecchiano del 14.10.2001 ( C.U 14 del 2.11.2001.)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N. 17 del 22/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE
053/01-cr. Reclamo della soc. Atletico San Pierino avverso dec.ni del G.S Regionale :
Squalifica MATTIOLI Domenico fino al 2.1.2002 .
Squalifica CAMPIGLI Sara per 2 gg.
Inibizione DONZELLI Novaro finoa l 18.1.2002
Inibizione GUAZZINI Lorenzo fino al 2.1.2002
Inibizione PETTINATI Walter fino al 2.11.2001
( C.U 13 del 25.10.2001 )
Esito gara San Pierino - Vecchiano del 14.10.2001
( C.U 14 del 2.11.2001.)
Con unico atto, inoltrato a questo collegio in data 09.11.2001 , la Soc. Atletico San Pierino, contesta le decisioni assunte in primo grado e chiede una revisione delle stesse e di essere ascoltata in sede di trattazione del reclamo.
Esaminati gli atti, la Commissione Dichiara inammissibile il reclamo in ogni sua parte.
Nello specifico si può affermare che la parte relativa alle squalifiche e alle inibizioni , pubblicate sul C.U 13 del 25.10.2001 , deve essere dichiarata inammissibile in quanto inoltrato oltre i termini di cui all’art. 29 comma 5 Codice di Giustizia Sportiva. (10 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento (25.10.2001) e quindi entro il 05.11.2001.
Per quanto riguarda l’esito gara , pur rientrando nei termini deve essere dichiarato inammissibile in quanto non è stato provveduto da parte della soc. San Pierino a notificare nei modi e termini stabiliti i motivi del reclamo alla soc. Vecchiano secondo quanto stabilito dall’art 29 comma 5 Codice di Giustizia Sportiva..
Conseguentemente anche la richiesta audizione deve essere disattesa da questo collegio che tuttavia ritiene doveroso intervenire per quanto riguarda le affermazioni riportate sul reclamo che meritano di essere ulteriormente valutate.
P.Q.M
La C.D dichiara il reclamo presentato totalmente inammissibile ordinando l’incameramento della tassa. Ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza.
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