COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 17 del 22/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 044/01-sa. Impugnazione della F.C. Etruria avverso la inibizione della tesserata GIOVANNINI Daniela, inflitta dal G.S. Regionale fino al 18 gennaio 2002 ( Com. Uff. n.12 del 18 ottobre 2001).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 17 del 22/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 044/01-sa. Impugnazione della F.C. Etruria avverso la inibizione della tesserata GIOVANNINI Daniela, inflitta dal G.S. Regionale fino al 18 gennaio 2002 ( Com. Uff. n.12 del 18 ottobre 2001). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta alla propria tesserata, facente funzioni di guardalinee di parte nella gara Atl Carrara – Etruria del14 ottobre 2001, e che il G.S. aveva così motivato: “A fine gara si avvicinava al D.G. e dandogli la mano, lo strattonava procurandogli lieve e temporaneo dolore al braccio dx. Accompagnava tale gesto con offese e minacce.”- Deduceva la reclamante che la sanzione appare sproporzionata - pur in relazione a gesti sicuramente sbagliati - e che comunque la GIOVANNINI non aveva agito verso l’arbitro con volontà realmente aggressiva. Si sarebbe trattato di una stretta di mano, ella complimentandosi in modo ironico e non avrebbe in alcun modo offeso o minacciato il direttore di gara. L’arbitro che già chiaramente aveva descritto, nel rapporto di gara, l’accaduto, illustra nel supplemento scritto, quivi inoltrato in esito al reclamo che interessa, confermando “…di essere stato avvicinato a fine gara dalla GIOVANNINI, dalla quale veniva offeso e minacciato dalla ragazza, che poi è stata allontanata dalle compagne ...nel farmi i complimenti mi chiedeva la mano, strattonandomi per qualche secondo, procurandomi un lieve e temporaneo dolore al braccio dx…”.- Talune precisazioni in ordine al colloquio successivo negli spogliatoi, tra l’arbitro ed il dirigente accompagnatore, non presentano rilevo al fine del decidere. Conclusivamente, la versione arbitrale - dettagliata, univoca e puntuale - non può non prevalere sulla diversa offerta con il reclamo, anche in virtù della fede privilegiata che gli è attribuita dalla Carte Federali. Sono dunque asseverate, contrariamente all’assunto difensivo, la piena volontarietà dei gesti, anzi preordinati con l’avvicinamento, la stretta di una certa violenza, l’avere arrecato un percepibile pur leggero dolore; circostanze tutte intuitivamente diverse dal mero dileggio o da apprezzamenti “soltanto” irriguardosi. La sanzione stabilita è congrua e proporzionata ai casi similari e tiene conto della ripetizione delle condotte, non sottacendosi le offese e minacce iniziali, prima dell’episodio più significativo sopra esaminato, con componente anche violenta. P.Q.M. Respinge il reclamo, conferma la sanzione come inflitta dal primo giudice, e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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