COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 19 del 6/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 077/01-cr. Reclamo della soc. Sancat avverso …….. di cui al C.U 20 del 21.11.2001.
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N. 19 del 6/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
077/01-cr. Reclamo della soc. Sancat avverso …….. di cui al C.U 20 del 21.11.2001.
Con missiva inoltrata il 29.11.2001 , la soc. Sancat si dichiara in disaccordo con quanto riportato sul C.U 20 del 21.11.2001, sostenendo che i fatti ( non è dato sapere quali ) , …” si sono svolti in modo non concorde alle specifiche riportate sul C.U…..” chiede di essere ascoltata.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile
I motivi addotti a sostegno del gravame non contengono specifiche censure , ma si articolano in affermazioni e considerazioni che non hanno alcun riferimento alle motivazioni della decisione impugnata ( peraltro neanche indicata e quindi solo presunta) per cui devono essere considerati come tali, proceduralmente irrilevanti.
P.Q.M
La C.D in applicazione dell’art. 29 comma 6 , in relazione all’art 32 comma 2 Codice di Giustizia Sportiva dichiara il proposto reclamo inammissibile perché redatto in forma generica. Ordina l’incameramento della tassa versata.
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