COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 101/01-rg. Reclamo della U.S Casciana Terme avverso esito gara Casciana Terme – Castelnuovo Val di Cecina del 13.12.2001 e avverso dec. del g.s Provinciale di Pisa. Ammenda di lire 1.200.000 (euro 620). (C.U 19 e 19/bis rispettivamente del 13 e 14/12/2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 101/01-rg. Reclamo della U.S Casciana Terme avverso esito gara Casciana Terme – Castelnuovo Val di Cecina del 13.12.2001 e avverso dec. del g.s Provinciale di Pisa. Ammenda di lire 1.200.000 (euro 620). (C.U 19 e 19/bis rispettivamente del 13 e 14/12/2001) Al termine della gara "U.S. Cascina Terme – Castelnuovo Val di Cecina, si accendeva una rissa tra tesserati di entrambe le società. Non essendo stati identificati i partecipanti alla rissa, il G.S. infliggeva alle società una ammenda di Lit. 1.200.000 per essere le stesse responsabili dei gravi fatti avvenuti. Con rituale e circostanziato gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo l'annullamento della sanzione irrogata o in subordine, una notevole riduzione della stessa. La società appellante, giunge a tali conclusioni, ritenendo che per i fatti in contestazione, non si possa parlare di rissa ma di un semplice "parapiglia", aggravato dall'intervento dei componenti della panchina avversa. L'appellante ritiene altresì, che la partita, dopo l'espulsione del calciatore Terrazza Davide (tesserato del Castelnuovo), in seguito alla quale nasceva la rissa, veniva sospesa dall'arbitro e non più ripresa. A tal fine, pertanto, con il medesimo atto difensivo, la "U.S. Casciana Terme" chiede per tale addebito la non omologazione della gara e la conseguente vittoria della stessa, ritenendosi danneggiata dalla squadra avversaria. Questo lo svolgersi dei fatti: contemporaneamente al fischio finale della gara in oggetto indicata, aveva origine una rissa che vedeva coinvolti soggetti in un primo tempo indicati come tesserati di entrambe le società (C.U. 19 del 13.12.2001). In conseguenza di ciò il G.S. competente sospendeva i capitani delle due squadre. Su successiva precisazione del D.G., i partecipanti all'episodio venivano definiti come 12-15 persone non tesserate per i due sodalizi per cui il G.S. Provinciale di Pisa, chiamato a pronunciarsi in merito, riqualificava i capitani delle due società, sospesi (C.U. 19 del 31.12.2001) ed infliggeva ad entrambe le società l'ammenda di Lit. 1.200.000 in quanto " oggettivamente responsabili dei gravi fatti di violenza accaduti". Con l'atto qui in esame la società Casciana Terme, ripercorre le fasi della gara ed, addebitando al comportamento del calciatore Ferrazza Davide (tesserato del Castelnuovo) l'accendersi degli animi, ritiene la gara non regolarmente conclusa e pertanto, ritenendosi danneggiata, chiede vedersi assegnare vinto l'incontro. A tal fine cita ed allega, la testimonianza dei Carabinieri presenti in servizio di ordine pubblico. Pone altresì l'accento sulla declaratoria di rissa che ha determinato l'ammenda, ritenendola un piccolo "parapiglia" aggravato dal comportamento dei componenti la panchina del Castelnuovo Val di Cecina che avrebbero condizionato l'operato del D.G. . Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per quanto concerne l'esito gara e parzialmente accolto per le sanzioni inflitte per le considerazioni che seguono. Relativamente all'esito gara, deve dichiararsi inammissibile perché di competenza del G.S. con le modalità dell'art. 24 comma 4 lettera B) Codice di giustizia sportiva. Con riferimento all' ammenda, è indubitabile che i fatti accaduti al termine della gara, così come descritti dall'arbitro nel suo rapporto e nel successivo supplemento, siano da considerare gravi, per quanto non siano scaturiti danni fisici percepibili, per cui questa C.D. ritiene che la sanzione pecuniaria inflitta appaia eccessiva in rapporto alla categoria di appartenenza della società appellante (Terza). Appare altresì opportuno, trattandosi di responsabilità oggettiva, graduare diversamente l'ammenda tra società ospitante e società ospitata ritenendo comunque, la prima maggiormente responsabile per i fatti accaduti sul proprio campo. P.Q.M. La C.D. accoglie parzialmente il reclamo relativamente all'ammenda comminata, lo dichiara inammissibile per la parte inerente l'esito gara. Determina l'ammenda in Lit. 700.000 (€ 362). Ordina la restituzione della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it