COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 27 del 7/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 109/01-cr. Reclamo della U.S Massa Macinaia avverso esito gara Massa Macinaia – Castelvecchio di compito del 15.01.2002 valida per il campionato di terza categoria.(risultato 1-0)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 27 del 7/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 109/01-cr. Reclamo della U.S Massa Macinaia avverso esito gara Massa Macinaia – Castelvecchio di compito del 15.01.2002 valida per il campionato di terza categoria.(risultato 1-0) Nonostante la vittoria ottenuta sul campo con il risultato in oggetto indicato , la U.S Massa Macinaia chiede vedersi assegnare vinto l’incontro con il punteggio di 2 – 0 asserendo la impropria partecipazione del calciatore D’Annibale Giulio , schierato dalla soc. Castelvecchio malgrado squalificato. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per le considerazioni che seguono. La società reclamante , ha omesso di inviare i motivi del reclamo alla controparte così come espressamente previsto dall’art. 29 comma 5 Codice di Giustizia Sportiva , non avendo la stessa prodotto nessuna documentazione in merito malgrado esplicita richiesta del collegio ( Telegramma 084/FA dell’11.01.2002) L’omissione di cui sopra rende inammissibile il gravame secondo quanto previsto dall’art. 29 comma 9 C.G.S P.Q.M La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo proposto ordinando l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it