COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 095/01-cr. Reclamo della C.G 98 Frates / Piano di Conca avverso esito gara Intercomunale Massarosa – Piano di Conca del 01.12.2001. ( Risultato 1 – 0)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 095/01-cr. Reclamo della C.G 98 Frates / Piano di Conca avverso esito gara Intercomunale Massarosa – Piano di Conca del 01.12.2001. ( Risultato 1 – 0) Con missiva inviata al G.S Provinciale di Lucca e da questi rimessa, per competenza a questa C.D , la Soc. Frates Piano di Conca , sull’assunto che alla stessa abbia partecipato il calciatore Batori Nicola non iscritto in nota ed al posto di Malfatti Alessandro che viceversa compariva nella lista giocatori al numero 18, chiede la ripetizione della la gara in epigrafe indicata , oppure vedersi assegnare vinto l’incontro ,,lasciando ampia liberta’ di decisione a questo collegio optando per l’errore di trascrizione sulla lista o errore tecnico dell’arbitro. Niente ha controdedotto la soc. Intercomunale malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo e’ infondato e deve essere respinto. Il calciatore Batori Nicola , sebbene regolarmente tesserato per la soc. Massarosa , dagli atti ufficiali dei quali va qui ribadito il valore di prova assoluta e privilegiata , non risulta presente alla gara. Lo stesso D.G , interpellato in proposito lo disconosce, asserendo di aver compiutamente identificato il calciatore Malfatti come colui che ha partecipato alla competizione legittimando cosi’ L’incontro. D'altronde , nemmeno la reclamante e’ precisa nel fornire al collegio giudicante, fatti e circostanze che avrebbero potuto legittimare uno scambio di persona fra calciatori regolarmente tesserati per la stessa societa’. P.Q.M La C.D respinge il reclamo ordinando l’incameramento della tassa versata.
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