COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 30 del 28/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 130/01-cr . Reclamo della G.S Geggiano avverso Dec. del G.S provinciale di Siena. Esito gara Pievescola – Geggiano del 06.01.2002 valida per il campionato di terza categoria.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 30 del 28/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 130/01-cr . Reclamo della G.S Geggiano avverso Dec. del G.S provinciale di Siena. Esito gara Pievescola – Geggiano del 06.01.2002 valida per il campionato di terza categoria. Con tempestivo e formalmente reclamo , il G.S Geggiano chiede a questa C.D , la riforma della decisione di primo grado , mediante la quale , il G.S Provinciale di Siena , ha dichiarato legittimamente disputato l’incontro in epigrafe indicato , disattendendo le doglianze gia’ espresse in primo grado , dall’attuale reclamante. In particolare , l’attuale reclamante si doglie di Tre violazioni regolamentari che , a suo dire , avrebbero reso l’incontro irregolare : A)-Violazione dell’art 61 comma 2 NOIF per aver omesso il D.G , di consegnare la distinta dei calciatori schierati dalla squadra avversaria , malgrado formale richiesta del capitano . (a tal proposito cita sentenza della Commissione di Appello Federale di cui al C.U 26/C del 22.03.1991). B)-Dato il ritardo dell’ora di inizio , dovuta a cause indipendenti dalla volonta’ dell’attuale reclamante , l’incontro si e’ svolto per la sua meta’ grazie a luce artificiale malgrado l’impianto non fosse regolarmente omologato. C)-Violazione dell’art. 71 comma 1 NOIF per non aver l’arbitro effettuato l’identificazione dei partecipanti all’incontro e di coloro che dovevano essere ammessi nel recinto di gioco prima dell’inizio della gara ma bensi’ nell’intervallo fra il primo ed il secondo tempo. Termina chiedendo la ripetizione dell’incontro. Nienta ha controdedotto la controparte malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Osserva il Collegio come siano prive di fondamento le doglianze espresse e riassunte nei primi due punti sopraevidenziati atteso che l’arbitro nega che vi sia stata espressa richiesta della lista da parte del capitano (punto questo, fondamantale anche ribadito nella citata delibera Caf) come del resto a niente vale l’aver proseguito la gara con luce artificiale emanata da un’impianto non omologato in quanto l’art. 59 NOIF, per l’inizio o la prosecuzione delle gare con l’illuminazione artificiale, impone, che l’impianto debba essere dotato della potenzialita’ di illuminazione minimo , e cioe’ che si utilizzi una illuminazione sufficiente ( CAF 27/C del 05.04.1990) , e, nel caso di specie , tra l’altro , il Direttore di gara , ha dichiarato che la stessa, e’ stata portata a termine regolarmente in quanto la visibilita’ durante tutto l’incontro e’ stata normale. Di diverso tenore sono le doglianze dovute alla mancata identificazione dei partecipanti alla gara prima dell’inizio della stessa. L’art. 71 NOIF recita testualmente “L’arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori,deve controllare che i dati dei documenti di identificazione……..” ( omissis ) Il “Prima” ed il “Deve” risultano termini assoluti , di carattere formale non suscettibili , nella loro estrema chiarezza , di diversa interpretazione, cui si aggiungono quelli di carattere sostanziale posti dalla ratio della norma la quale, statuendo la attuazione della formalita’ indicata prima della gara, pone le necessarie garanzie insite nella norma stessa , ovvero, che alla gara partecipino , in campo ed ai suoi bordi , unicamente i soggetti tesserati aventi tale diritto ed espressamente identificati . L’omissione , cosi’ `consumata, inficia l’incontro che, di conseguenza , deve essere ripetuto. P.Q.M La Commissione Disciplinare in accoglimento del proposto reclamo ordina la ripetizione della gara in oggetto indicata. Demanda alla Segreteria del Comitato , le incombenze di rito. Ordina la restituzione della tassa versata.
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