COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 191/01-cr. Reclamo della soc. A.S Uopini avverso esito gara Pievescola – Uopini del 10.03.2002 valida per il campionato di terza categoria. (risultato 2/1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 191/01-cr. Reclamo della soc. A.S Uopini avverso esito gara Pievescola – Uopini del 10.03.2002 valida per il campionato di terza categoria. (risultato 2/1). Con atto inoltrato a questa Commissione in data 17 Aprile 2002 , la soc. Uopini , chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato , atteso che , allo stesso ha preso parte il calciatore Vaselli Filippo , schierato dalla soc. Pievescola malgrado squalificato. Niente ha controdedotto la controparte malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Osserva la Commissione come i reclami avverso l’esito delle gare a cui abbiano preso parte calciatori in posizione irregolare . debbano essere presentati entro il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara stessa e quindi entro e non oltre il 25 marzo 2002. (art. 42 comma 3 C.G.S). L’aver disatteso questo termine peraltro perentorio ( art. 34 comma 6 C.G.S) , pone il collegio nella condizione di dichiarare il gravame inammissibile secondo quanto previsto dall’art 29 comma 6 C.G.S) P.Q.M La Commissione Disciplinare dichiara il proposto reclamo inammissibile ed ordina l’incameramento della tassa.
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