COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 43 del 16/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 202/01-cr. Reclamo della C.G.Calciatori avverso esito gara C.G. Calciatori – Intercomunale del 27.04.2002 valida per il campionato di terza categoria. (risultato 2 – 3 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 43 del 16/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 202/01-cr. Reclamo della C.G.Calciatori avverso esito gara C.G. Calciatori – Intercomunale del 27.04.2002 valida per il campionato di terza categoria. (risultato 2 – 3 ). Con tempestivo e formalmente reclamo , la soc. C.G.Calciatori chiede vedersi assegnare vinto l’incontro indicato in epigrafe in quanto allo stesso avrebbe partecipato il calciatore Pucci Angelo , schierato dalla soc. Intercomunale , malgrado tesserato per altra societa’ ( S.C Viareggio 92 ). Niente ha controdedotto la soc. adita malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto per le considerazioni che seguono Il calciatore Pucci Angelo , tesserato per la soc. Viareggio 92 , ottiene lo svincolo per inattivita’ da parte del C.R.Toscana e si tessera per la soc. Intercomunale . Contro tale decisione , presenta appello la soc. Viareggio 92 alla Commissione Tesseramenti . Questa , con decisione del 28 Febbraio 2002 , accoglie il reclamo ripristinando il vincolo in favore della soc. Viareggio 92. (C.U 18/D).. La decisione viene pubblicata sul C.U 41 del 03.05.2002 C.R.Toscana. A primo avviso puo’ sembrare che gli aventi diritto , non siano stati debitamente informati dello svolgersi degli eventi , prima della gara oggetto di contenzioso ma non e’ cosi’ . Infatti , con lettera raccomandata RR., la Commissione Tesseramenti , in data 27 Marzo 2002 , ha comunicato agli aventi diritto ( Soc. Viareggio 92 – C.R.Toscana e PUCCI Angelo ) le decisione assunta come sopra riportata Alla luce di quanto indicato , appare fin troppo chiaro che il calciatore PUCCI Angelo , era a conoscenza del proprio status sin dal 27 Marzo 2002 ed era suo preciso dovere , informare la nuova societa’ di appartenenza , astenendosi dal continuare a prendere parte alle gare da essa disputate. P.Q.M La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo presentato dalla soc. C.G.Calciatori ed in ottemperanza al disposto di cui all’art. 12 comma 5 C.G.S infligge alla soc. Intercomunale la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/2 . Inoltre infligge al sig.Bartolini Roberto la inibizione fino al 16 Giugno 2002 quale dirigente accompagnatore. Al Calciatore PUCCI Angelo la squalfica per 4 (quattro) gare risultando lo stesso omissivo del suo stato di tesserato Federale.. Ordina la restituzione della tassa versata.
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