COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 44 del 23/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Reclamo Della U.S. Gaville Avverso Decisione G.S. Provinciale Di Firenze: Squalifica Verdelli Roberto Fino A Tutto Il 10/6/2002; Squalifica Orpelli Simone Fino A Tutto Il 31/7/2002; Squalifica Del Puglia Gabriele Fino A Tutto Il 31/12/2003; Inibizione Materni Ivo Fino A Tutto Il 31/10/2003 (C.U. N. 40 Del 10/4/2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 44 del 23/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Reclamo Della U.S. Gaville Avverso Decisione G.S. Provinciale Di Firenze: Squalifica Verdelli Roberto Fino A Tutto Il 10/6/2002; Squalifica Orpelli Simone Fino A Tutto Il 31/7/2002; Squalifica Del Puglia Gabriele Fino A Tutto Il 31/12/2003; Inibizione Materni Ivo Fino A Tutto Il 31/10/2003 (C.U. N. 40 Del 10/4/2002) Il primo Giudice così motiva le decisioni in oggetto: Verdelli: "Allontanato dal campo per offese e minacce al D.G., reiterava le offese anche dopo l'allontanamento"; Orpelli "A gioco fermo colpiva un avversario con una violenta gomitata al petto senza tuttavia procurargli dolore. Alla notifica del provvedimento disciplinare offendeva il D.G.. Nel mentre si apprestava a lasciare il terreno di Gioco, colpiva un altro avversario con un pugno alla nuca facendolo stramazzare al suolo. Sanzione aggravata perché capitano"; Del Puglia: "Espulso dalla panchina perché sostituito, offendeva il D.G.. Alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava all'arbitro colpendolo con uno schiaffo al volto di lieve intensità, raggiungendolo alla guancia sinistra senza procurargli alcun dolore. A fine gara ritornava verso l'Arbitro con fare minaccioso spintonandolo e facendolo indietreggiare per qualche metro. Di poi cercava di aggredirlo non riuscendovi per l'intervento di alcuni compagni che lo trattenevano impedendogli che venisse di nuovo a contatto con il D.G." ; Materni "A fine gara, mentre il D.G. abbandonava il terreno di gioco, il Materni gli si avvicinava ed agitando la bandierina lo offendeva e lo minacciava gravemente. Di poi lo spintonava al petto procurandogli leggero dolore e facendolo indietreggiare di pochi metri. Successivamente, in tre distinte occasioni, cercava di colpire con la bandierina il D.G. non riuscendovi per l'intervento di alcuni propri calciatori i quali impedivano sia che i colpi andassero a segno, sia che il Materni venisse a contatto con l'Arbitro. Infatti uno di questi calciatori faceva scudo con il proprio corpo in entrambi i tentativi di aggressione. Infine reiterava le offese e applaudiva ironicamente l'Arbitro al momento di abbandonare il terreno di gioco". Avverso le suddette decisioni ha ritualmente reclamato la U.S. Gaville, deducendo: - quanto al Verdelli, l'assenza di offese indirizzate al D.G., laddove i richiami verbali, peraltro non volgari, erano indirizzati ai calciatori; - quanto al Materni, l'assenza di contatto tra costui ed il D.G. che, a detta della reclamante, mai venne raggiunto da un colpo inferto con la bandierina; - quanto al Del Puglia e all'Orpelli, l' esistenza della giovane età quale attenuante per le condotte tenute, che la società ammette essere state poste in essere dai due calciatori. Le stesse conclusioni sono state rassegnate in sede di audizione personale, nel corso della quale la società ha ribadito la richiesta di riduzione e/o annullamento di tutte le punizioni sportive inflitte. Il reclamo non merita accoglimento. Occorre premettere che gli elementi a disposizione di questo collegio al fine di decidere sono rappresentati non solo dagli atti gara, ma anche dal supplemento di rapporto inviato dal D.G e le dichiarazioni che lo stesso Arbitro ha reso in sede di audizione personale. Tutti i contributi offerti dal D.G. per una congrua ricostruzione dell'accaduto sono assolutamente coerenti e privi di lacune nell'addebitare ad ogni singolo tesserato le condotte contestate. Pacifica la responsabilità del Del Puglia e dell'Orpelli, ammessa dalla stessa reclamante, anche la condotta del Materni viene rievocata dal D.G. con precisione, segnatamente laddove l'Arbitro afferma i tre tentativi di aggressione con la bandierina a mo' di corpo contundente, preceduti da una spinta e dalle offese. Così come il D.G. ha inequivocabilmente riferito al Verdelli offese e minacce dirette alla sua persona. Essendo, per tali motivi, provate le rispettive responsabilità per gli addebiti disciplinari a ciascuno mossi, resta da accertare la adeguatezza delle singole sanzioni. Invero il primo giudice ha ben quantificato le punizioni sportive rispettivamente inflitte, laddove per un verso ha già considerato la giovane età dei calciatori, comminando a questi ultimi squalifiche non particolarmente severe, e per l'altro ha correttamente apprezzato la gravità delle condotte poste in essere dal Materni, tanto per la oggettiva attitudine delle stesse ad offendere la persona del D.G. quanto per la reiterazione scomposta delle stesse. Le punizioni inflitte, dunque, meritano conferma. P.Q.M. La C.D. delibera di respingere il reclamo. Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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