COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 46 del 6/06/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 193/01-gl. Gara G.S.S.Pio X – Palleronese (1-2) del 07/04/2002.Campionato di III categoria.In C.U. Provinciale di Massa n.37 del 11/04/202

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 46 del 6/06/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 193/01-gl. Gara G.S.S.Pio X – Palleronese (1-2) del 07/04/2002.Campionato di III categoria.In C.U. Provinciale di Massa n.37 del 11/04/202 Reclamo del G.S.S.Pio X avverso la squalifica del proprio calciatore Pelliccia Nicola fino al 10/12/2002 “per avere gravemente e reiteratamente offeso l’arbitro e per avergli sputato”. La reclamante non contesta le offese al D.G.,tuttavia esclude che il calciatore abbia sputato all’arbitro,giustificando semmai il gesto come un normale eccesso di salivazione classico in un atleta.. La reclamante chiede una riduzione della sanzione attraverso l’acquisizione del supplemento arbitrale. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma quanto giè asserito in prime cure,sottolineando come il gesto del Pelliccia “è stato cmopiuto con lucidità ed in maniera intenzionale” ed invitato a desistere dal proprio comportamento lo stesso “si è dichiarato ripetutamente disinteressato ai verdetti che il Giudice Sportivo avrebbe potuto prendere nei suoi confronti”. La C.D. esaminati gli atti ufficiali rigetta il reclamo. In via preliminare occorre sottolineare come la richiesta di integrazione del rapporto arbitrale sia atto di esclusiva competenza dell’Organo giudicante qualora ne ravveda la necassità e non atto ad istanza di parte,comunque nel caso di spacie il supplemento di rapporto appare chiaro ed inequivocabile. Da evidenziare come il gesto dello sputare debba essere sempre sanzionato con estrema severità in quando denota disprezzo totale dell’individuo,spesso premeditazione,specialmente se compiuto a fine gara.. La sanzione,come nel caso di specie, non è stata particolarmente afflittiva in virtù del fatto che lo sputo non ha colpito il D.G. P.Q.M. La C.D. respinge il recalmo e dispone l’addebito dela relativa tassa.
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