COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 10 del 16/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale F.I.G.C. in persona del Procuratore Federale nei confronti dei seguenti tesserati: – Fiorenzani Enzo- Presidente della A.S.Radicondoli; – Marinello Michele – tesserato della A.S. Radicondoli; – Colibazzi Roberto – tesserato della A.S. Radicondoli; – A.S. Radicondoli

Comunicato Ufficiale N. 10 del 16/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale F.I.G.C. in persona del Procuratore Federale nei confronti dei seguenti tesserati: - Fiorenzani Enzo- Presidente della A.S.Radicondoli; - Marinello Michele – tesserato della A.S. Radicondoli; - Colibazzi Roberto – tesserato della A.S. Radicondoli; - A.S. Radicondoli Per rispondere: I primi tre della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S. per avere, in concorso fra di loro (Colibazzi e Marinello) lanciato un oggetto contundente contro l’arbitro della gara Staggia – Radicondoli del 19/02/04 e successivamente travisato gli eventi con l’ausilio del Presidente Fiorenzani , tanto da indurre il G.S. ad adottare un provvedimento disciplinare che veniva successivamente contestato davanti alla C.D., la Società Radicondoli della violazione di cui all’art.2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati. A seguito del deferimento enunciato, inviato dalla Procura Federale con lettera 4/5/04, la C.D. provvedeva, con lettera regolarmente ricevuta, a contestare i fatti ai soggetti indicati, convocandoli avanti a se per l’udienza del 25/06/04, il tutto in ossequio al disposto di cui all’art.37 comma 2 del C.G.S. All’udienza indicata gli incolpati non si presentavano ed il rappresentante della Procura Federale, dopo avere svolto la propria attività istruttoria, in via preliminare, chiedeva la correzione dell’errore materiale del capo di incolpazione nei confronti della Società Radicondoli la quale deve rispondere della violazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. , rimanendo ferma la responsabilità oggettiva in relazione alle incolpazioni ascritte ai calciatori Marinello e Colibazzi, nel merito concludeva insistendo per sanzionare la responsabilità dei tesserati Colibazzi e Fiorenzani ed affermarsi la non responsabilità del tesserato Marinello. Da quanto esposto la Procura federale, così come rappresentata chiedeva: 1) proscioglimento di Marinello Michele; 2) mesi sei di squalifica per il calciatore Colibazzi Roberto da scontarsi con decorrenza dal 26/04/2005; 3) inibizione per mesi diciotto del sig.Fiorenzani Enzo, Presidente della Società Radicondoli; 4) ammenda alla società Radicondoli di €.1.500,00 oltre a punti due di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2004-2005. La C.D. dopo l’esame della documentazione rilevava un vizio di forma relativamente alla notifica delle contestazioni, pertanto rinviava a nuova udienza al fine di sanare la situazione. Le parti pertanto venivano nuovamente convocate per l’udienza del 10/09/04 ove comunque rimanevano contumaci. Il rappresentante della Procura Federale reiterava le proprie richieste, riportandosi a quanto evidenziato all’udienza del 25/06/04. La vicenda è nota, tuttavia pare opportuno ricostruirne i dati salienti al fine di meglio delineare le posizioni delle parti ed allo scopo si riportano le decisioni che hanno preceduto il presente giudizio: a) la sanzione iniziale a carico del calciatore Marinello Michele inflitta dal G.S. Regionale e contenuta nel C.U. n.34 del 4/3/04 Squalifica fino al 04/03/2005 al Sig. MARINELLO MICHELE (RADICONDOLI) Espulso per aver offeso il D.G., dopo la fine della gara, mentre il predetto rientrava nel proprio spogliatoio, lanciava un sacchetto di plastica contenente ghiaccio secco che colpiva l'arbitro alla nuca procurandogli leggero dolore istantaneo. b) la decisione della C.D. in relazione al reclamo proposto dalla società Radicondoli contenuta nel C.U. n.38 del 25/03/04. Gara Staggia – Radicondoli (2-0) del 29/02/04. Campionato di II categoria, in C.U. Regionale Toscana n.34 del 4/3/04. Reclamo della società Radicondoli avverso la squalifica fino al 4/3/2005 del calciatore Marinello Michele il quale “ espulso per avere offeso il D.G. dopo la fine della gara, mentre il predetto rientrava nel proprio spogliatoio, lanciava un sacchetto di plastica contenente ghiaccio secco che colpiva l’arbitro alla nuca procurandogli leggero dolore istantaneo”. Prima di passare al merito della vicenda il Collegio, al fine di una migliore comprensione dei fatti, ritiene di chiarire la situazione così come emergente dal rapporto di gara. Al termine della stessa, il D.G. veniva colpito alla nuca da un sacchetto di ghiaccio secco, tuttavia l’arbitro non riusciva ad identificare l’autore del gesto. L’unico dato certo risiede nella convinzione che il sacchetto era stato lanciato dallo spogliatoio del Radicondoli. L’arbitro chiedeva spiegazioni al capitano della predetta società e lo stesso, che in un primo momento non aveva saputo fornire spiegazioni, successivamente ritornava dal D.G. assieme al Presidente ed indicava nel Marinello Michele l’autore del fatto. Da ciò la decisione del G.S. La società reclamante, con curiosa dicitura, sostiene che responsabile “in solido” è stato proprio il capitano Colibazzi Roberto. La stessa reclamante chiede la riqualificazione del Marinello e la remissione degli atti al G.S. per le valutazioni di competenza. Inoltre, allegato al ricorso, il sig.Colibazzi Roberto fornisce per iscritto una confessione stragiudiziale, addossandosi la responsabilità del fatto per il quale aveva in un primo momento, assieme al Presidente, incolpato il Marinello. Da quanto esposto, il Collegio rileva un gravissimo atteggiamento antisportivo tenuto da Presidente della società e dal Colibazzi che merita approfondimento da parte della Procura Federale. P.Q.M. La C.D. accoglie il reclamo, riqualifica il calciatore Marinello Michele, sospende in attesa dei provvedimenti del G.S. il calciatore Colibazzi Roberto ai sensi dell’art.15 comma 1 del C.G.S., rimette gli atti al predetto Giudice per le decisioni del caso ed infine invia tutta la documentazione in proprio possesso alla Procura Federale per l’analisi del comportamento dei tesserati e per i provvedimenti di competenza. Oggi la C.D. si trova ancora di fronte a questo spiacevole episodio ove, anche a seguito dell’istruttoria espletata dall’Autorità inquirente, emergono comportamenti in assoluta antitesi rispetto ad ogni logica di lealtà sportiva ed elementi non indifferenti di responsabilità sotto il profilo penalistico. In altre parole, senza alcun motivo apparente, è stato incolpato di un fatto un calciatore che invece ne era assolutamente estraneo (Marinello) non solo, ma colui il quale ha comunicato il nominativo all’arbitro del presunto reo, altri non è se non lo stesso responsabile, così come risulta dalla sua esplicita, successiva, confessione (Colibazzi). Il fatto, già gravissimo di per se, visto sotto l’ottica sportiva, assume una valenza che distrugge ogni più elementare significato che viene dato al termine “sport”. In altre parole, si assiste al culmine del degrado morale sia come uomo che come calciatore (la parola sportivo non merita accoglimento in questa vicenda), da parte di un soggetto che incolpa un compagno di squadra, fra l’altro non più presente sul luogo dell’evento, di un fatto (sapendo benissimo come lo stesso sarebbe stato foriero di pesante sanzione da parte del G.S.), quando l’autore del citato altri non è se non lo stesso denunciante. Ogni aggiunta risulterebbe ultronea. Il Collegio ritiene inoltre di dovere approfondire il comportamento del Presidente della società Radicondoli che, alla luce degli atti, appare meritevole di censura. Il massimo dirigente societario in un primo momento si reca dall’arbitro e “punta il dito” sul Marinello, successivamente, con reclamo indirizzato alla C.D., contenuto nella lettera 11/03/04 da lui stesso sottoscritta, rinnega la prima dichiarazione con le seguenti parole: “risulta che contrariamente a come era stato affermato in un primo momento, dal capitano Colibazzi Roberto e il Presidente del Radicondoli sig.Fiorenzani Enzo che avevano indicato, come responsabile del gesto, che ha determinato la sanzione al giocatore Marinello Michele, si fa presente che il responsabile in solido è stato proprio il Capitano sig. Colibazzi Roberto.” La posizione del Presidente può essere esaminata sotto un duplice aspetto: o il Presidente non ha visto il fatto e si è fidato di quanto può avergli riferito il Colibazzi ed allora non si comprende per quale motivo faccia sua una versione accusatoria che lo stesso può conoscere solo “de relato” per averla appresa dal Colibazzi, oppure vi è stato accordo fra il Colibazzi ed il Fiorenzani per fare ricadere la colpa sul Marinello. In ogni caso il comportamento del Presidente appare non privo di ombre. Da quanto esposto pertanto non può non acclararsi la responsabilità della società. Per quanto attiene il Marinello, la C.D. ritiene che la sua posizione sia da stralciare alla luce di quanto evidenziato dai fatti e dagli atti. P.Q.M. La C.D. in relazione al procedimento in oggetto dispone: 1) proscioglie il calciatore Marinello Michele dalle incolpazioni ascritte; 2) squalifica per mesi sei il calciatore Colibazzi Roberto da scontarsi con decorrenza dal 26/04/2005; 3) inibisce da ogni incarico per mesi diciotto il sig. Fiorenzani Enzo, Presidente della Società Radicondoli; 4) commina l’ammenda di €.1.500,00 alla società Radicondoli e dispone la penalizzazione di punti due da scontarsi nel campionato 2004-2005.
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