COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 10 del 16/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Reclamo presentato dal G.S. Castelvecchio avverso la decisione del G.S. Provinciale di Lucca che ha squalificato il sig. Ciaravola Michele fino al 15.10.2004; il sig. Del Bianco Andrea per due gare; il sig. Giannoni Marco per tre gare. C.U. N° 49 DEL 17.06.2004.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 10 del 16/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Reclamo presentato dal G.S. Castelvecchio avverso la decisione del G.S. Provinciale di Lucca che ha squalificato il sig. Ciaravola Michele fino al 15.10.2004; il sig. Del Bianco Andrea per due gare; il sig. Giannoni Marco per tre gare. C.U. N° 49 DEL 17.06.2004. Il Giudice Sportivo Provinciale DI Lucca comminava le squalifiche in epigrafe con le seguenti motivazioni: Ciaravola Michele (fino al 15.10.2004): espulso per contegno irriguardoso nel confronti dell’arbitro, alla notifica lo offendeva e minacciava. Si avviava verso gli spogliatoi ma dopo circa 15 metri si girava di scatto e con il pugno della mano alzato in segno di minaccia, correva incontro al D.G. ma veniva bloccato dai propri compagni. Cercava di liberarsi senza riuscirvi e nel contempo continuava ad offendere e minacciare l’arbitro. Veniva quindi portato a forza negli spogliatoi. A fine gara cercava di raggiungere nuovamente il D.G. senza riuscirvi perché trattenuto a forza dai suoi compagni reiterando le offese e le minacce. Giannoni Marco (tre gare): per aver offeso e minacciato l’arbitro a fine gara. Delbianco Andrea (due gare): per aver offeso l’arbitro a fine gara. Con unico reclamo il G.S. Castelvecchio richiede una revisione delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo. Osserva preliminarmente la Commissione, che la squalifica di due giornate inflitta al tesserato Del Bianco non è reclamabile – alla luce delle Carte Federali - stante la sua entità, e quindi non può essere presa in esame. Per quanto riguarda il Ciaravola, la società sostiene che si tratta di tesserato rispettoso e serio, il quale probabilmente si è innervosito per determinate questioni di gioco e per talune decisioni tecniche. Nulla dice, la società, sulla dinamica dei fatti, alquanto articolata, che hanno negativamente visto protagonista il giocatore; afferma solo che le frasi proferite fossero rivolte solo agli avversari e non al D.G. Sul Giannoni, chiede l’annullamento della sanzione indicando nel sig. Giorgi Marco l’autore del fatto. Nel supplemento di rapporto richiesto all’arbitro da questa C.D., il direttore di gara conferma il comportamento del Ciaravola. Per ciò che concerne il Giannoni descrive con precisione come abbia potuto riconoscerlo (numero di maglia, foto del documento) evidenziando anche i motivi per i quali il Giorgi non poteva comunque essere nelle proprie vicinanze. Alla luce degli atti, pertanto, appare chiara la dinamica degli episodi in contestazione. Sull’entità della sanzione: in entrambi i casi questa appare equa e ben calibrata. Quella del Giannoni è assolutamente conforme agli orientamenti di questo Collegio. Per ciò che riguarda il Ciaravola, anche in questo caso non si ravvedono margini, vista la serie di episodi, ripetuti, che lo hanno visto protagonista, e che non hanno avuto conseguenze diverse grazie all’intervento dei compagni di squadra. P.Q.M. La Commissione Disciplinare non prende in esame il reclamo avverso la squalifica di Del Bianco; respinge nel resto. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it