COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 10 del 16/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo A.S.C. San Giusto le Bagnese avverso ammenda € 1.800,00 e 1 gg di squalifica di campo (C.U. N° 47 DEL 962004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 10 del 16/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo A.S.C. San Giusto le Bagnese avverso ammenda € 1.800,00 e 1 gg di squalifica di campo (C.U. N° 47 DEL 962004) Propone rituale reclamo la A.s.c. San Giusto- Le Bagnese avverso il provvedimento in oggetto comminato dal G.S. Provinciale di Firenze con articolata motivazione. La società reclamante chiede una riduzione della sanzione impugnata, senza smentire i fatti come rappresentati dal D.G., ma chiedendosi come mai gli assistenti nulla abbiano segnalato nel loro rapporto, chiedendosi altresì come il D.G. abbia potuto individuare come un sostenitore del San Giusto l’invasore poi resosi protagonista di gesti di violenza. La reclamante infine fa presente di non aver potuto scongiurare l’aggressione alla terna in quanto, essendosi la partita giocata in campo neutro, i dirigenti avevano scarsa conoscenza dell’impianto, e perché quelli in nota, presenti nel recinto, erano impegnati ad evitare contatti post partita tra i giocatori data la rivalità esistente tra le formazioni in campo. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto esaminati gli atti decide di respingere il reclamo. Per quanto riguarda lo svolgimento dei fatti nulla quaestio visto che nemmeno la ricorrente lo contesta, le argomentazioni difensive non possono trovare accoglimento a fronte di una puntuale e circostanziata descrizione dei fatti da parte del D.G.. che nel supplemento di rapporto conferma quanto ascritto al pubblico, l’arbitro in particolare evidenzia come ha potuto riconoscere in un tifoso del San Giusto colui che ha invaso il terreno di giuoco poiché proveniente da un gruppo di sostenitori particolarmente attivo (in senso negativo), facilmente identificabile per gli striscioni con i vessilli della società reclamante. Il fatto che gli assistenti non abbiano redatto alcun rapporto in presenza di quello circostanziato del primo ufficiale di gara (l’arbitro), non ha alcun significato o rilevanza posto che i fatti sono avvenuti e non contestati. Nessuna rilevanza o giustificazione può assumere poi la circostanza di aver giocato la gara in campo neutro. Fatte queste considerazioni la sanzione irrogata dal G.S. appare meritevole di conferma stante la gravità dei fatti la persistenza della situazione di pericolo e le conseguenze fisiche sulla persona dell’arbitro refertate in ambiente ospedaliero a seguito della brutale aggressione subita.. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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