COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 31/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 172/05-cr. Reclamo della nuova Pol. Chiusi avverso dec. Del G.S Regionale . Squalifica Pimponi Davide per 3 gare . (C.U 36 del 10.03.2005).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 40 del 31/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
172/05-cr. Reclamo della nuova Pol. Chiusi avverso dec. Del G.S Regionale . Squalifica Pimponi Davide per 3 gare . (C.U 36 del 10.03.2005).
“Espulso per avere offeso il D.G , alla notifica reiterava le offese:”
Questa la motivazione posta a suggello della sanzione comminata in primo grado che viene impugnata dalla societa’ Chiusi . La societa’ conferma tutto l’accaduto e chiede il riesame del provvedimento solo perche’ a fine gara , il calciatore , recatosi insieme al Dirigente accompagnatore , nello spogliatoio dell’arbtro , abbia chiesto scusa a quest’ultimo per l’accaduto.
Il reclamo merita di essere respinto.
Le scuse a fine gara al D.G , doverose, condivisibili , nonche’ foriere di quella lealta’ che deve sempre animare ogni competizione agonistica , non possono certo portare esimente al comportamento del calciatore tenuto in campo , comportamento che va preso per quello che realmente e’ , ovvero , un comportamento reiteratamente offensivo per il quale il primo Giudice ha ben quantificato la sanzione .
P.Q.M
La Commissione respinge il reclamo ordinando l’incameramento della relativa tassa.
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