COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 31/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 158/05-g.c Reclamo presentato dall’U.S. Montignoso avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il sig. Raffaelli Alessio fino al 24.10.2005. C.U. N° 33 del 24.02.2005.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 31/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 158/05-g.c Reclamo presentato dall’U.S. Montignoso avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il sig. Raffaelli Alessio fino al 24.10.2005. C.U. N° 33 del 24.02.2005. Il Giudice Sportivo Regionale squalificava il tesserato Raffaelli Alessio fino al 24.10.2005 per aver scagliato, da una distanza di circa due metri, un pugno di terra verso il D.G., colpendolo ad una spalla senza, peraltro, procurare conseguenze. Il fatto accadeva nel corso della gara Montignoso – Pietrasanta del 20.02.2005. Con rituale reclamo, la società Montignoso Calcio si oppone alla decisione del Giudice Sportivo, richiedendo una sostanziale riduzione della squalifica comminata. Sostiene, la reclamante, che non vi sia stata alcuna volontà di colpire l’arbitro; il giocatore, subito il fallo, avrebbe gettato verso il terreno di giuoco la manciata di terra rimastagli fra le mani, e solo accidentalmente avrebbe colpito il Direttore di Gara; non vi sarebbe stata alcuna volontà né di colpire né di creare nocumento all’arbitro. La reclamante conclude con la richiesta di audizione personale. Il Direttore di Gara, nel supplemento di rapporto, sostanzialmente conferma la dinamica dei fatti, evidenziando come il Raffaelli fosse esattamente di fronte a lui, con lo sguardo rivolto verso lo stesso D.G. All’udienza odierna, preso atto di quanto integrato dall’arbitro, la società insiste nell’accoglimento del reclamo, precisando che il calciatore avrebbe gettato la terra nel rialzarsi, con una semirotazione del corpo; contesta la versione fornita dal D.G. Il reclamo merita accoglimento. Non vi è alcun dubbio sulla volontarietà del tesserato di scagliare la manciata di terra raccolta. Appare altresì poco credibile la versione fornita dalla società, poiché rimane difficile credere che un giocatore, nel rialzarsi, possa gettare della terra verso il basso andando a colpire ad una spalla il D.G. molto vicino a lui. E’ altrettanto vero, però, che qualora il giocatore avesse voluto creare un qualsiasi danno all’arbitro lo avrebbe senz’altro potuto fare, visto la distanza – minima, circa due metri – alla quale si trovava il D.G. Il gesto, pertanto, merita senza dubbio una sanzione importante, ma la mancanza di un qualsiasi danno all’arbitro consente di poter mitigare la sanzione del Primo Giudice. P.Q.M. La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e riduce la squalifica al sig. Raffaelli Alessio al 24.07.2005; dispone la restituzione della tassa.
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