COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 31/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 163/05-pv. Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Castiglioncello avverso alla squalifica per quattro gare inflitta dal G.S. al calciatore Avanzati Simone (C.U. n. 36 del 10/03/2005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 31/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 163/05-pv. Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Castiglioncello avverso alla squalifica per quattro gare inflitta dal G.S. al calciatore Avanzati Simone (C.U. n. 36 del 10/03/2005) Il G.S., con riferimento agli avvenimenti accaduti nel corso della competizione disputata in data 6/03/2005 contro l’Unione Sportiva Vinci Calcio, motivava così la sanzione applicata a carico del giocatore di cui in epigrafe “Espulso per aver colpito un calciatore avversario in reazione, alla notifica offendeva e minacciava il D.G.”. Ricorre l’impugnante ammettendo soltanto le ingiurie e minacce ma eccependo che la scomposta reazione del calciatore fosse frutto di un’istintiva e rabbiosa reazione dovuta ad uno scambio di persona; il D.G. avrebbe, infatti, errato nell’espellere il giocatore Avanzati, il quale si trovava distante dall’azione di giuoco, non avvedendosi che il fallo di reazione era stato posto in essere dal giocatore Magagnini Gabriele che, sportivamente, ammette l’addebito firmando il reclamo. La società conclude pertanto per una riduzione della sanzione comminata. La ricostruzione fornita appare poco compatibile con quanto descritto dal D.G. nel rapporto di gara cui le Carte Federali conferiscono fede privilegiata ma rileva che, laddove potesse dimostrarsi l’errore nell’identificazione del giocatore, il G.S. ha inteso in ogni caso applicare una mite sanzione mediante un’interpretazione benevola di quanto avvenuto sul campo. Il rapporto, infatti, non fa sola menzione delle frasi oltraggiose ed intimidatorie dell’Avanzati ma rileva un concreto comportamento fisico aggressivo del giocatore nei confronti del D.G., comportamento che richiedeva il tempestivo ed efficace intervento del capitano. Anche a voler dare credito alla versione fornita, quanto evidentemente ipotizzato dal G.S., che interpreta la condotta del calciatore come una semplice minaccia senza ravvisare una reale volontà lesiva nei confronti dell’arbitro, deve essere affiancato dalla constatazione che la mera iterazione dell’atteggiamento minaccioso attraverso comportamenti fattuali, giustifica, contenendo la stessa nell’ambito dei limiti edittali minimi, la sanzione applicata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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