COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE 038/06-rn. Reclamo A.S.D. Blocco Operatorio Avverso Squalifiche Delle Calciatrici: Mariani Marika Per 5 Gg. Innocenti Consuelo Per 3 Gg. Romiti Francesca Per 2 Gg (C:U. N° 18 Del 13102004)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
COPPA DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE
038/06-rn. Reclamo A.S.D. Blocco Operatorio Avverso Squalifiche Delle Calciatrici:
Mariani Marika Per 5 Gg. Innocenti Consuelo Per 3 Gg.
Romiti Francesca Per 2 Gg (C:U. N° 18 Del 13102004)
Propone rituale reclamo l’ A.D.S. Blocco Operatorio avverso le sanzioni in epigrafe comminate dal G.S. regionale con articolate motivazioni, in relazione a partita di coppa..
In particolare la reclamante nel chiedere la riduzione delle sanzioni nega che le calciatrici abbiano posto in essere i comportamenti loro ascritti.
In particolare nega che Mariani Mirka abbia compiuto gesti violenti nei confronti di un’avversaria, mentre per la Innocenti Consuelo nega che a seguito dell’espulsione abbia offeso il D.G.
Quanto alla sanzione a carico della Romiti si lamenta della mancanza di motivazione.
La C.D. esaminati gli atti ed acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo.
Preliminarmente si fa notare come la sanzione a carico della Romiti non sia reclamabile (non è un caso che non vi fosse motivazione: non si devono motivare sanzioni inferiori alla tre giornate perché non reclamabili).
Quanto alle altre sanzioni, il D.G. nel supplemento di rapporto conferma per filo e per segno quanto già oggetto del rapporto di gara.
E’ noto il valore di prova privilegiata nel nostro ordinamento degli atti ufficiali primo fra tutti il rapporto di gara e pertanto laddove questo sia esente da vizi o contraddizioni che possano in qualche modo minare la credibilità di quanto riportato, fa fede a tutti gli effetti.
Le sanzioni sono correttamente comminate dal primo giudice anche sotto il profilo della congruità e vanno pertanto confermate.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
Share the post "COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE 038/06-rn. Reclamo A.S.D. Blocco Operatorio Avverso Squalifiche Delle Calciatrici: Mariani Marika Per 5 Gg. Innocenti Consuelo Per 3 Gg. Romiti Francesca Per 2 Gg (C:U. N° 18 Del 13102004)"